Court declares tax litigation extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the interested party failed to request a hearing by the statutory deadline. The case involved a dispute over TARSU taxes on industrial land where the lower administrative court had previously ruled against the taxpayer. The court applied the specific suspension and extinction rules triggered by the missed procedural request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a case suspended under Article 6 fails to have a hearing request filed by the prescribed deadline, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11050-2018 proposto da: COMUNE di OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA; - ricorrente - contro TRISSOLBIA SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO LOI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 331/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il Comune di Olbia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna, sez. di Sassari, che ha riformato la pronuncia della CTP di Sassari, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di TARSU su area industriale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte privata a depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio;
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, à sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il Presidente Mauro N