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Ordinanza — n. 8167/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary acceptance of simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8167/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished because the taxpayer voluntarily renounced the trial by adhering to a simplified tax definition. The Administrative Agency filed a timely counter-claim, but the taxpayer's prior waiver of the ordinary procedure took precedence. Consequently, the Court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the registration tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a taxpayer voluntarily renounces the ordinary judicial procedure by adhering to a simplified tax definition, the litigation is extinguished and the Court declares the case closed.

Parole chiave

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litigation extinguishment simplified tax definition voluntary renunciation registration tax appeal procedural waiver oggetto dell'imposta imposta sui trasferimenti imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA pV sul ricorso 5416-2018 proposto da: COMPLESSO TURISTICO AVERNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GAETA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6603/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di imposta di registro; che l'Agenzia delle Entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO Considerato che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 e che il contribuente ha rinunziato al giudizio a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (come si evince dalla documentazione in atti), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio;

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma