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Ordinanza — n. 8162/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, upholding presumption of profit distribution to partners in closely held companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled tax assessments against individual partners. While the agency argued the tax commission erred in rejecting the presumption of profit distribution, the court affirmed that this presumption applies to companies with a narrow shareholder base due to inherent solidarity among partners. The court found the lower court correctly applied this rule because the sole administrator had exclusive control and was found in possession of the entire unreported cash sum.

Regesto Legislator

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Art. 44, co. 1, lett. e) and Art. 47, co. 1 of D.P.R. n. 600/73; Art. 2697 and 2729 of the Civil Code: In closely held capital companies, the presumption of profit distribution to partners applies unless the sole administrator proves the profits were not distributed.

Parole chiave

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presumption of profit distribution closely held company tax on income solidarity among partners burden of proof reversal unreported cash assets administrative tax appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 44, co. 1, lett. e) of D.P.R. n. 600/73
Art. 47, co. 1 of D.P.R. n. 600/73
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 2729 of the Civil Code
Art. 360, co. 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, co.1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28162/2020
tra le altre Cass. n. 28162/2020; Cass.
Cass. n. 1947/2019
28162/2020; Cass. n. 1947/2019; Cass.
Cass. n. 33976 del 19/12/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MAGARELLI LEONARDA, RACANATI TOMMASO, elettivamente d o micilia ti in ROMA CORSO VIF1' ORTO EMANUELE II, N. 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CONVERTI che li rappresenta e difende; - controricorrenti - AZIENDA AGRICOLA GARDENIA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 851/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione In seguito alle verifiche condotte dalla Guardia di finanza e al successivo pvc, dalle quali emerse l'esistenza di una maggiore base imponibile non dichiarata in capo all'Azienda Agricola Gardenia S.r.l., l'Agenzia delle entrate emanò nei confronti di detta società e —vista la ristretta base sociale- dei soci Mangarelli Leonarda e Tommaso Recanati distinti avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014. I soci e la società impugnarono separatamente detti avvisi di accertamento davanti alla CTP di Bari che, riuniti i ricorsi, rigettò le domande concernenti gli accertamenti a carico della società, accogliendo invece quelle formulate dai soci Tommaso Recanati e Leonarda Mangarelli ed annullando gli avvisi di accertamento a loro carico.

L'Agenzia delle entrate impugnò il capo della sentenza di primo grado ad essa sfavorevole davanti alla CTR Puglia che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'appello dell'Ufficio. Secondo il giudice di appello doveva escludersi la presunzione di avvenuta distribuzioni ai soci degli utili extracontabili, essendo risultato che responsabile dell'amministrazione sociale era in via esclusiva Sergio Recanati -socio di fatto- e che lo stesso non aveva provveduto ad Ric. 2019 n. 26305 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- alcuna distribuzione degli utili fra i soci, essendo stato rinvenuto presso la sua abitazione l'intero importo a nero (pari ad curo 390.000,00) contestato in sede di accertamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. Le controparti si sono costituite con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, co. 1, lett.

e) e 47, co. 1del d.P.R. n. 600/73 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. Avrebbe errato la CTR a ritenere non applicabile al caso di specie la presunzione di avvenuta distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il morivo di ricorso è infondato e va rigettato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 28162/2020; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 1947 del 2019,) «in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria».

Si è, peraltro, ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. n. 33976 del 19/12/2019) l'ulteriore principio secondo cui «in tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e Ric. 2019 n. 26305 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo».

Nel caso di specie la C.T.R. ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati laddove ha ritenuto superata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla base dell'esclusivo coinvolgimento dell'amministratore di fatto — Sergio Recanati- nell'amministrazione della società Gardenia S.r.l. e della circostanza che l'intero importo a nero contestato nell'accertamento fosse stato ritrovato in contanti nella casa di quest'ultimo. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. PQM Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 5600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso il 22.02.2022 in R