Cassation court declares appeal inadmissible for failure to prove exclusive possession intent regarding shared light well.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for adverse possession. The appellant argued that a steel roof structure over a shared light well constituted an unequivocal act of appropriation, yet the appellate court found no evidence proving the specific period of exclusive possession required for usucapion. The Supreme Court ruled that mere structural modifications do not automatically demonstrate the intent to exclude co-owners, and since the appellant failed to prove the necessary timeline of exclusive use, the claim cannot proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The claimant must prove unequivocal acts directly against co-owners demonstrating an intent to cease shared possession, not merely the absence of use by others.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4549-2021 proposto da: LA BARBERA ANGELO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIO MARINO e VITO PERRICONE; - ricorrenti - contro LA BARBERA GIACOMO; - intimato - avverso la sentenza n. 1664/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da La Barbera Giacomo nei confronti di La Barbera Angelo con la quale chiese la rimozione delle opere realizzate in un pozzo luce di comune proprietà;
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - La Barbera Angelo si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese dichiararsi l’usucapione del pozzo luce; - la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale; - secondo la Corte di merito, gli interventi effettuati dal convenuto erano in violazione dell’art.1102 c.c. perché impedivano al comproprietario il pari uso della cosa comune, attraverso l’annessione di fatto del comune vano terraneo; - poiché non era certa l’epoca di realizzazione della copertura del pozzo luce, non vi era prova dell’usucapione del vano pozzo luce; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso La Barbera Angelo sulla base di un unico motivo; - non ha svolto attività difensiva La Barbera Giacomo; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la collocazione, alla sommità del pozzo luce, di una tettoia costituita da elementi strutturali portanti in acciaio e pannelli, non costituisse indice inequivoco di un comportamento appropriativo mentre, invece, detta copertura, secondo quanto accertato dal CTU, avrebbe comportato un aumento di volumetria dell’edificio, privando il pozzo di luce della sua funzione essenziale che è quella di dare aria e luce al fabbricato.
Contrariamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, la copertura del pozzo luce non avrebbe quindi valore neutro ma di atto appropriativo, indipendentemente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dall’annessione del pozzo luce all’unità del piano terra, ragione per la quale sarebbe maturate l’usucapione; - il motivo è inammissibile sotto diversi profili; - in primo luogo, la corte di merito ha esaminato il fatto decisivo relativo alla copertura del pozzo luce sicchè non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale di cui all’art.360 comma 1, n.5 c.p.c. (Cass.
Civ. Sezioni Unite N.8054/2014); - la decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso; si deve, pertanto trattare di atti univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (ex plurimis, Cass.02/03/1998, n, 2261;
Cass. 23/07/2010, n. 17322; Cass.09/06/2015, n. 11903; Cass. 19/10/2017, n. 24781); - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accertato che non vi era la prova relativa al periodo in cui erano stati realizzati gli interventi volti all’annessione del pozzo luce – che non erano necessariamente coincidenti con la realizzazione della tettoia – ragione per la quale non vi era la prova del compimento dell’usucapione; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4549/2021 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 8021/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A