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Ordinanza — n. 8002/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against free legal aid revocation, ruling the client personally, not the lawyer, is the proper opponent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8002/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's refusal to recognize the client's standing to oppose the revocation of free legal aid. The client argued that since the divorce proceedings ended in reconciliation, only he, not his lawyer, could challenge the revocation decree. The court agreed, holding that the statutory provision requires the individual beneficiary to oppose such revocations personally, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 136, Art. 170 D.P.R. 115/2002; The revocation of free legal aid adopted due to grave fault must be opposed by the client personally, not by the defender, as the client alone holds the right to the benefit.

Parole chiave

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free legal aid revocation standing to oppose client personal capacity defender limitation DPR 115/2002 colpa del patrocinatore revoca del gratuito patrocinio consenso del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 136 D.P.R. 115/2002
La revoca, ove l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, va adottato con separato decreto (come previsto dall'art. 136 del .d.P.R.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
115 del 2002), che è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170, che deve svolgersi non nei confronti delle altre parti del processo "principale", ma tra colui che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
93, 99, 112 113, 136 e 170 D.P.R: 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29228/2017
Cass. 3028/2018
29228/2017; Cass. 3028/2018).
Cass. 21997/2018
Cass. 16424/2020
Cass. 16424/2020). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2768/2021 R.G., proposto da CONTICELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Mandanici, con domicilio in Terme Vigliatore, Via Maceo n. 254. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata in data 13.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Giuseppe Conticelli propone ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2768/2021 di Gotto ha respinto l’opposizione al provvedimento di revoca di Numero sezionale 2195/2022Numero di raccolta generale 8002/2022 ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, ritenendo che Data pubblicazione 11/03/2022 legittimato ad impugnare il provvedimento fosse il difensore e non la parte personalmente.

Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 93, 99, 112 113, 136 e 170 D.P.R: 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva disposto la revoca dell’ammissione con autonomo provvedimento, all’esito del giudizio di separazione personale in cui il ricorrente e il coniuge avevano rinunciato alla domanda, essendosi conciliati, per cui la parte e non il difensore era legittimato a proporre opposizione. Il motivo è fondato. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio è stato adottato con autonomo decreto del Presidente del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in conseguenza della rinuncia alla separazione giudiziale delle parti e sul presupposto la domanda fosse stata proposta con colpa grave.

Sussisteva la legittimazione della parte personalmente e non del difensore a proporre l’opposizione avverso il provvedimento di revoca. La revoca, ove l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, va adottato con separato decreto (come previsto dall'art. 136 del .d.P.R. n. 115 del 2002), che è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170, che deve svolgersi non nei confronti delle altre parti del processo "principale", ma tra colui che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2768/2021 Numero sezionale 2195/2022 aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale Numero di raccolta generale 8002/2022Data pubblicazione 11/03/2022 (cfr. Cass. 29228/2017; Cass. 3028/2018). La legittimazione ad impugnare il decreto di revoca del beneficio già riconosciuto spetta – quindi - alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca aveva subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso, ove spettante (Cass. 21997/2018;

Cass. 16424/2020). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa al tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i