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Ordinanza — n. 7998/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice, ruling postal delivery to doorman without recipient notification is void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by Danilo Buongiorno against a partial reform of a lower court's rejection of his opposition to a tax bill. The core issue involved whether a postal notification delivered to a building's doorman without informing the recipient via registered letter was legally valid. The court ruled that such notification is void under specific provisions, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 6, l. 890/1982; Art. 36, comma 2 quater, d.l. 248/2007: A postal notification is void if the document is handed to the building's doorman in the absence of the recipient, unless the postal agent immediately notifies the recipient via registered letter.

Parole chiave

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postal notification validity doorman delivery rule registered letter requirement tax assessment notice nullity of service art 7 law 890 1982 cassation remand revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 6, l. 890/1982
Con due motivi di ricorso si deduce la violazione degli artt. 100, 112, 139 e 615 c.p.c. e dell’art. 7 l. n. 890 del 1982 e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Art. 36, comma 2 quater, d.l. 248/2007
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10682/2021 Numero sezionale 2212/2022 Numero di raccolta generale 7998/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l.
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 139 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 19730 del 2016
(ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 19730 del 2016;
Sez. 3, Sent. n. 21725 del 2012
Sez. 3, Sent. n. 21725 del 2012).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10682-2021 proposto da: BUONGIORNO DANILO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv. DOMENICO ROSSI - controricorrente - AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10682/2021 Numero sezionale 2212/2022 Numero di raccolta generale 7998/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Danilo Buongiorno ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Roma di riforma parziale di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a cartella esattoriale.

2. Roma capitale si è costituita con controricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso si deduce la violazione degli artt. 100, 112, 139 e 615 c.p.c. e dell’art. 7 l. n. 890 del 1982 e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamente fondato in quanto la cartolina recava l’attestazione della consegna al portiere e il perfezionamento della notifica necessitava dell’invio della raccomandata. Il secondo motivo sulle spese è assorbito dall’accoglimento del primo».

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. In particolare, il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto Ric. 2021 n. 10682 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10682/2021 Numero sezionale 2212/2022 Numero di raccolta generale 7998/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 - applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata». (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 19730 del 2016;

Sez. 3, Sent. n. 21725 del 2012).

4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.

5. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

6. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 10682 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A