Cassation court allows appeal against administrative fine for operating an internet point, citing prior precedent excluding such venues from the specific prohibition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted Sonia Santoro's appeal against an administrative fine imposed by the Customs and Monopolies Agency for operating an internet point. The court relied on its own prior precedent establishing that the specific prohibition in Article 110 of the TULPS does not apply to venues where users access online games via personal logins without dedicated gaming devices or payment terminals. Consequently, the lower court's confirmation of the fine was annulled, and the case was remanded for a new trial with a different composition of judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, comma 9, lett. f-ter) T.U.L.P.S.; The specific prohibition regarding the installation or consent of internet-connected computers in public places does not apply to internet points where clients access online games using personal login credentials, absent dedicated gaming acceptance devices or payment terminals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 08416-2021 proposto da: SONIA SANTORO, elettivamente domiciliata in Varese, via Orrigoni n. 15, presso lo studio degli avv.ti ALAN ANDREOLETTI ED ELISA MANCINI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8416/2021 Numero sezionale 2207/2022 Numero di raccolta generale 7996/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. Sonia Santoro ha proposto ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza di rigetto dell’opposizione a sanzione amministrativa.
2. L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli è rimasta intimata.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’110, comma 9, lett. f-ter) T.U.L.P.S.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che le apparecchiature in esame esulano dalla previsione di cui alla norma oggetto della contestazione. In particolare con Sentenza n. 29646 del 2020 si è evidenziato che Il precetto di cui al comma 9 f-ter dell'art. 110 TULPS non è riferibile a chi, come supposto dalla Corte d'Appello di Milano, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un Internet point) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte».
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione. Ric. 2021 n. 08416 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8416/2021 Numero sezionale 2207/2022 Numero di raccolta generale 7996/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 08416 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A