Ordinanza — n. 7994/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPhilippe Vincent Candela ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza giudice di pace di inammissibilità di opposizione a estratto di ruolo. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, artt. 2697 c.c, art. 615 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7994/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere Ric. 2021 n. 8591 sez.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8591-2021 proposto da: CANDELA VINCENT PHILIPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN Roma, via Del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall’avv.to NICOLA SABATO - Controricorrente - AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8591/2021 Numero sezionale 2209/2022 Numero di raccolta generale 7994/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 avverso la sentenza l'ordinanza del TRIBUNALE di Roma, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Philippe Vincent Candela ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza giudice di pace di inammissibilità di opposizione a estratto di ruolo.
2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.
3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. degli artt. 2697 c.c. 615 e 617 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 c.c..
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere Ric. 2021 n. 8591 sez.
M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8591/2021 Numero sezionale 2209/2022 Numero di raccolta generale 7994/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 considerato sempre tempestivo.
In queste ultime ipotesi, infatti, la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. (cfr. Cass.n.16333/2020 Cass, sez., un., n. 22080 del 2017; Cass. Sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000)».
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.
5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 8591 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A