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Ordinanza — n. 7993/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7993/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7993/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. degli artt. 2697 c.c. 615 e 617 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 c.c.. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato sempre tempestivo.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, artt. 2697 c.c, art. 615 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7993/2022 — snciv · Corte di Cassazione: degli artt. 2697 c.c. 615 e 617 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 c.c.. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato sempre tempestivo.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali domanda d'asilo di rom trasmissione di un atto processuale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
artt. 2697 c.c
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. degli artt. 2697 c.c. 615 e 617 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 c.c..
art. 615 cod. proc. civ
In queste ultime ipotesi, infatti, la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8583-2021 proposto da: GASPARRI SHANTI, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ROMA CAPITALE - intimate - avverso la sentenza l'ordinanza del TRIBUNALE di Roma, depositata il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8583/2021 Numero sezionale 2208/2022 Numero di raccolta generale 7993/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. Shanti Gasparri ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza giudice di pace di inammissibilità di opposizione a estratto di ruolo.

2. L’Agenzia delle Entrate e Roma Capitale sono rimaste intimate.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. degli artt. 2697 c.c. 615 e 617 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 c.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato sempre tempestivo.

In queste ultime ipotesi, infatti, la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. (cfr. Cass.Ric. 2021 n. 8583 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8583/2021 Numero sezionale 2208/2022 Numero di raccolta generale 7993/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 n.16333/2020 (Cass, sez., un. n. 22080 del 2017; Cass. Sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000)».

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.

5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 8583 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G