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Ordinanza — n. 7992/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7992/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7992/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con un motivo di ricorso si censura la sentenza violazione dell’art. 92 c.p.c. Nella specie il Tribunale ha confermato la sussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 92 c.p, art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7992/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 92 c.p.c. Nella specie il Tribunale ha confermato la sussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Parole chiave

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spese legali mancato anticipo delle spese rimborso delle spese di viaggio pagamento dell'emolumento compenso per prestazioni recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 92 c.p
Con un motivo di ricorso si censura la sentenza violazione dell’art. 92 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7612-2021 proposto da: ANTONIO EMANUELE OLIVA, elettivamente domiciliato in Cesa (CE) via G. Verdi n.14 presso lo studio dell’avv.to Vincenzo Oliva che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE COMUNE DI MODRAGONE - intimati - avverso La sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 09/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7612/2021 Numero sezionale 2204/2022 Numero di raccolta generale 7992/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. Antonio Emanuele Oliva ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto di appello su compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

2. L’Agenzia Entrate e Riscossione e il Comune di Mondragone sono rimasti intimati.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza violazione dell’art. 92 c.p.c. Nella specie il Tribunale ha confermato la sussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere quelle indicate ovvero un’incertezza del profilo probatorio a carico dell’ente impositore, mancando in atti la notifica della sanzione irrogata. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a Ric. 2021 n.7612 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7612/2021 Numero sezionale 2204/2022 Numero di raccolta generale 7992/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Sez. 6-2, Ord. n. 2883 del 2014).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n.7612 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C