Cassation court allows appeal on prescription, remanding case to judge to evaluate tax assessment deadline expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Massimo Testa against the lower court's dismissal of his opposition to a tax assessment extract. Testa argued that the statute of limitations had expired, while the Revenue Agency contended the procedural objection was untimely. The court agreed with the relator's proposal, determining that since the prescription defense relied on facts occurring after the assessment's finality, the appeal was timely and the case must be remanded for a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 100, 112 c.p.c.; Art. 2948 c.c.; Art. 2967 c.c.: When a defendant raises prescription based on events occurring after the definitive tax assessment, the appeal against the assessment is considered timely regardless of the 30-day deadline, and the case is remanded to examine the substantive defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6168-2021 proposto da: MASSIMO TESTA, elettivamente domiciliato in ROMA, via Francesco De Sanctis, n. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ROMA CAPITALE - intimate - avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6168/2021 Numero sezionale 2203/2022 Numero di raccolta generale 7991/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. Massimo Testa ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza del locale giudice di pace di inammissibilità di opposizione a estratto di ruolo.
2. L’Agenzia delle Entrate e Roma Capitale sono rimaste intimate.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100, 112, 615 c.p.c. e 2948 e ss e 2967 c.c..
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «il ricorrente eccepisce la prescrizione per essere decorso il termine per inesistenza della notifica successiva al verbale di accertamento. Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che l'attore opponente ha l'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 30 giorni per ricorrere, solo laddove deduca la mancata notifica del verbale di accertamento; in tutti gli altri casi, in cui siano dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui la prescrizione), sono esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e il ricorso dovrà essere considerato sempre tempestivo.
In queste ultime ipotesi, infatti, la deduzione dell'omessa o invalida notificazione si atteggia, non quale motivo di opposizione a sé, bensì quale evento potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione, fatto che, pertanto, sarà deducibile senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art.615 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.16333/2020 Cass, sez., un., n. 22080 del 2017; Cass. Sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000)». Ric. 2021 n. 6168 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6168/2021 Numero sezionale 2203/2022 Numero di raccolta generale 7991/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 6168 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C