Italian court rules that the Peace Judge of Potenza has exclusive jurisdiction over the toy import violation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional dispute between the Peace Judges of Rho and Potenza regarding an administrative violation case involving toy imports. The Peace Judge of Potenza initially declined jurisdiction in favor of Rho, arguing the offense occurred at the retail store in Milan, while the Rho judge assumed jurisdiction. The court determined that the place of the offense is the importer's headquarters in Potenza because the violation concerned the lack of technical documentation prior to market entry, making the importer's seat the relevant location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 10, co. 1, lett. b) c.p.c.: The place of the offense is the importer's headquarters in Potenza because the violation concerned the lack of technical documentation prior to market entry, establishing exclusive jurisdiction there.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 11230/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Rho, con ordinanza n. R.G. 284/2020 depositata il 9/04/2021 nel procedimento vertente tra: MAGGIO ROCCO, MAGGIO NICOLA, MAGGIO 3 SRL, da una parte, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DELLA BASILICATA, dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.
GIUSEPPE LOCATELLI che chiede di accogliere l'istanza e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Potenza; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11230/2021 Numero sezionale 1807/2022 Numero di raccolta generale 7989/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 ritenuto che il Giudice di pace di Potenza, investito dall’opposizione avanzata da Nicola Maggio, Rocco Maggio e Maggio 3 s.r.l. avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Potenza, alla quale erano stati trasmessi i verbali di contestazione d’illecito amministrativo redatti dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Milano, con i quali si contestava agli opponenti la violazione dell’art. 3, co. 2, d. lgs. n. 54/2011 <<per non avere assicurato prima della immissione del prodotto [giocattolo] che il fabbricante avesse preparato la documentazione prevista dagli articoli 13 e 18… del D. lgvo 54/2011 >>, declinò la propria competenza in favore del giudice di pace di Rho; che il Giudice di pace di Rho, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del Giudice rimettente; considerato doversi affermare la competenza funzionale esclusiva del Giudice di pace di Potenza sulla base delle seguenti valutazioni: a seguito di verifica ispettiva nel punto vendita al dettaglio BENNET s.p.a., sito in Cornaredo (MI), funzionari della C.C.I.A.A. di Milano contestarono alla società importatrice (e alle persone fisiche corresponsabili) di avere violato la norma di cui sopra, per avere immesso nel mercato comunitario un giocattolo privo della documentazione tecnica prevista dagli artt. 13 e 18 del medesimo corpo normativo; il luogo di commissione dell’illecito deve individuarsi in territorio di Potenza, avendo la società importatrice sede a Tito e consistendo l’illecito contestato nell’avere immesso nel mercato comunitario giocattoli, importati da paesi extracomunitari, senza averne previamente accertato la conformità;
Ric. 2021 n. 11230 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11230/2021 Numero sezionale 1807/2022 Numero di raccolta generale 7989/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 come correttamente evidenzia l’ordinanza di rimessione, proprio per ciò, la prima messa a disposizione del giocattolo deve reputarsi avvenuta presso la sede della società importatrice; diversamente si sarebbe dovuto opinare ove fosse stata contestata la violazione dell’art. 6 del citato d. lgs., il quale impone analogo obbligo a carico del distributore, nel mentre nel caso in esame il luogo ove il giocattolo venne controllato, non costituisce quello del “locus commissi delicti”, da identificarsi con la sede della importatrice; considerato che non v’è materia di statuizione sul capo delle spese poiché le parti non hanno svolto difese in questa sede;
P.Q.M.
accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Potenza, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso in Roma il 17.2.2022 Il Presidente (Lorenzo Orilia) Ric. 2021 n. 11230 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N