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Ordinanza — n. 7867/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows suspension of civil suit due to pending criminal fraud case against company administrators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7867/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed a jurisdictional regulation suspending a civil lawsuit against the Municipality of Latina. The plaintiff, Nuoto 2000, argued that a pending criminal fraud trial against its administrators required suspension to avoid conflicting judgments regarding energy costs. The court found that while the criminal case involved the same financial dispute, it did not legally necessitate a suspension under Article 295 of the Civil Procedure Code. Consequently, the decision to suspend the civil proceedings was annulled and the case was remanded for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; The court may suspend civil proceedings only when a pending criminal judgment is a logical prerequisite to the civil case or poses a risk of conflicting judgments, which was not established here.

Parole chiave

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suspension of proceedings criminal fraud case conflicting judgments jurisdictional regulation Article 295 Civil Procedure Code remand to tribunal pending criminal trial azione per cessazione

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
1118/2015 per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. sul rilievo che per il procedimento in cui il Comune è stato convenuto come debitore (recante R.G.
art. 295 cod. proc. civ
RILEVATO - che viene proposto dalla Nuoto 2000, società dilettantistica a responsabilità limitata, regolamento di competenza avverso il provvedimento del 23.3.2021 con cui il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.
art. 380 bis c.p
925/2014; che, alla luce di considerazioni, al fine di evitare un contrasto di giudicati, il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del processo; che il Comune di Latina ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5434/2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11413-2021 proposto da: NUOTO 2000 SOC SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato TONI DE SIMONE; - ricorrente - contro COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 5896/2014 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 23/03/2021;F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Data pubblicazione 10/03/2022 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso. RILEVATO - che viene proposto dalla Nuoto 2000, società dilettantistica a responsabilità limitata, regolamento di competenza avverso il provvedimento del 23.3.2021 con cui il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. nell’ambito delle cause riunite pendenti presso di esso ed aventi ad oggetto rispettivamente il procedimento n. R.G. 5896/2014, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 925/14 emesso a favore del Comune di Latina, ed il procedimento n. 1118/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Nuoto 2000 s.r.l.; che il Tribunale di Latina ha rilevato che era pendente un procedimento penale n. 1550/2014 per truffa a carico degli amministratori della Nuoto 2000 s.r.l.

– per essere stata inserita nel contratto che disciplinava il rapporto tra il Comune di Latina e la predetta società una clausola che accollava all’amministrazione comunale i costi delle utenze energetiche relative alla gestione della piscina oggetto di concessione, il cui pagamento avrebbe, invece, dovuto essere sostenuto dalla Nuoto 2000 – nell’ambito del quale si era costituito parte civile il Comune di Latina, il quale, per lo stesso titolo, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 925/2014; che, alla luce di considerazioni, al fine di evitare un contrasto di giudicati, il Tribunale di Latina ha disposto la sospensione del processo; che il Comune di Latina ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATOF i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 Numero di raccolta generale 7867/2022 1. che con il primo motivo la Nuoto 2000 ha dedotto la totale illogicità ed Data pubblicazione 10/03/2022 erroneità dell’ordinanza di sospensione del giudizio civile, sul rilievo che l’intervenuta riunione dei due procedimenti civili innanzi al Tribunale di Latina per ragioni di connessione non ha fatto venire meno l’autonomia delle due cause, le quali, peraltro, non trovano neppure la fonte nel medesimo contratto; che, infatti, il giudizio recante R.G. n. 1118/2015, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Società Nuoto 2000 per la mancata corresponsione da parte del Comune di Latina delle somme previste dal P.E.F. per l’utilizzo (effettuato dal Comune) delle corsie della piscina, non ha alcun collegamento con i fatti oggetto del giudizio penale, con la conseguenza che tale giudizio non avrebbe dovuto essere sospeso;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità della sospensione del procedimento recante R.G. 1118/2015 per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. sul rilievo che per il procedimento in cui il Comune è stato convenuto come debitore (recante R.G. n. 1118/2015) non può sussistere alcun contrasto di giudicati né un antecedente logico giuridico pregiudiziale;

3. con il terzo motivo è stata dedotta la totale illogicità della sospensione per inesistenza dei presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ. ; che, in particolare, la ricorrente rileva che il procedimento penale attiene unicamente alla presunta illegittima previsione della clausola relativa all’impossibilità di riaddebito delle utenze alla società Nuoto 2000 senza la previa separazione dei contatori di energia elettrica della piscina rispetto a quello degli altri impianti sportivi insistenti sull’area, da eseguirsi a carico del Comune di Latina, mentre il procedimento recante R.G. 1118/2015 ha ad oggetto i crediti della Nuoto 2000 in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Latina delle corsie della piscina, come previsto dal Piano Economico Finanziario;

4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione allo stretto collegamento delle questioni affrontate, sono fondati nei termini che seguono; - che non è contestato in giudizio che il procedimento penale per truffa pendente a carico degli amministratori della società Nuoto 2000 (il cui oggetto è stato già riportato nella parte narrativa, in cui è stato riassunto il contenuto del provvedimento impugnato) sia totalmente estraneo rispetto al procedimento F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11413/2021 Numero sezionale 11082/2021 civile R.G. n. 1118/2015 - avente ad oggetto, come più volte evidenziato, i Numero di raccolta generale 7867/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 crediti della Nuoto 2000 in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Latina delle corsie della piscina, come previsto dal Piano Economico Finanziario - il quale rimane autonomo anche se è stato riunito per motivi di connessione alla causa civile RG 5896/2014 (vedi Cass. n. 5434/2021); che, in proposito, lo stesso Comune di Latina, a pag. 12 della propria memoria difensiva ha affermato che “ i fatti oggetto del processo penale, oltre a riguardare soggetti che non si identificano con l’opposta del procedimento civile, non formano oggetto di accertamento nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Civile di Latina “; che, effettivamente, alla luce delle concordanti allegazioni di entrambe le parti, solo la causa civile RG 5896/2014 potrebbe essere eventualmente influenzata dall’esito del procedimento penale in corso, avendo il Comune di Latina, chiesto in entrambi i procedimenti il risarcimento del danno per aver sostenuto le spese delle utenze elettriche relative alla piscina oggetto di concessione; che, pertanto, in relazione al procedimento civile RG n. 118/2015, non è minimamente ipotizzabile la sussistenza di una fattispecie di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., non costituendo la decisione nel giudizio penale un antecedente logico-giuridico del procedimento civile avente ad oggetto i crediti rivendicati dalla Nuoto 2000 in relazione all’utilizzo, da parte del Comune di Latina, delle corsie della piscina, come previsto dal Piano Economico Finanziario, né sussiste alcun rischio di contrasto tra giudicati; che il provvedimento impugnato, nei limiti di cui ha disposto la sospensione del procedimento civile RG n. 118/2015, deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Latina per la prosecuzione del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Roma il 14.12.2021 Il Presidente Marina Meloni F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s