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Ordinanza — n. 7863/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to defective special power of attorney lacking required release date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7863/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the special power of attorney lacked the mandatory certification of the lawyer's release date. The applicant, a Nigerian citizen, challenged a territorial commission's refusal of subsidiary protection, but his lawyer's power of attorney was issued before the contested administrative decision. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal invalid under established case law, rejecting the applicant's constitutional and EU law arguments regarding the validity of the power of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The special power of attorney for cassation appeals must be certified with a release date subsequent to the contested decision, and failure to provide this certification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney subsidiary protection procedural inadmissibility certification of release date Cassazione ordinanza d.lgs 25/2008 asylum appeal domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
17970/2021, ha Data pubblicazione 10/03/2022 rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt.
Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
art. 380-bis cod.proc.civ
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.2.2022 ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ.
art. 117 Cost
3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 8776 del 30.3.2021
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021
Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv.
Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019
661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv.
Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019
653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019, Rv.
Sez. 6-3, n. 24835 del 20.10.2017
Sez. 6-3, n. 16921 del 7.7.2017
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Testo completo

ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da Okenyebulor Destiny, cittadino nigeriano, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone per procura in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - nei confronti di Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -resistente avverso il decreto del Tribunale di Torino, emesso in data 29.1.2020; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Umberto L.C.G. Scotti; RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art.35-bis del d.lgs.25/2008 Okenyebulor Destiny, cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

2. Il Tribunale con decreto del 29.1.2020 ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18665/2020 3. Avverso il predetto decreto, comunicato il 13.3.2020, Okenyebulor Numero sezionale 2235/2022 Destiny ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 11.6.2020, Numero di raccolta generale 7863/2022 svolgendo due motivi. Data pubblicazione 10/03/2022 4. L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25.2.2022 ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. RITENUTO CHE 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in forza di una procura speciale non certificata validamente quando alla data di rilascio.

7. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021). 7.2. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima», richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. 7.3.

È quindi necessaria l’indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.15177 del 1.6.2021, che ha affermato che «L’art. 35 bis, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18665/2020 richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della Numero sezionale 2235/2022 procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferenteNumero di raccolta generale 7863/2022». 7.4. La terza sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha Data pubblicazione 10/03/2022 rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, § 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

La predetta questione è stata tuttavia respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n.13 del 2022.

8. Nel caso di specie la procura speciale conferita il 3.6.2020 al difensore avv.Anna Rosa Oddone in foglio separato allegato al ricorso per cassazione non rispetta il citato art.35 bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché è totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 - 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 - 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 – 01). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 25 febbraio 2022 Il Presidente Giacinto Bisogni F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18665/2020 Numero sezionale 2235/2022 Numero di raccolta generale 7863/2022Data pubblicazione 10/03/2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6