Cassation court partially allows lawyer's fee claim by rejecting prescription defense due to valid interruption and insufficient court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed Angelo Fiumara's appeal against the dismissal of his lawyer's fee claim, overturning the lower court's decision on specific grounds. Fiumara argued that the ten-year prescription period had been interrupted by formal demands and that the lower court failed to adequately justify why his letters constituted mere reminders rather than valid interruptions. The court agreed that the letters explicitly demanded performance and constituted valid interruptions, while also finding the lower court's reasoning on the nature of these communications insufficient and legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932, 2957 c.c.; Art. 132 c.p.c.: The ten-year prescription period for lawyer's fees begins from the final judgment, but valid interruption occurs upon explicit demand for performance; lower court reasoning must clearly distinguish between simple reminders and valid interruption demands to avoid apparent motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3934/2021 R.G., proposto da FIUMARA ANGELO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., domiciliato come in atti. -RICORRENTE- contro AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Maggisano, con domicilio eletto in Roma, alla Via Bettolo n. 9. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Roma, pubblicata in data 16.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. Angelo Fiumara ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9294/2019, per l’importo di € 19.350,53, a titolo di compensi per la difesa svolta in favore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata nel procedimento civile n. 72036/1991. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 L’amministrazione ingiunta ha proposto opposizione, eccependo la prescrizione decennale del credito. Il tribunale, istruita la causa, ha revocato l’ingiunzione di pagamento, respingendo la domanda per intervenuta prescrizione, affermando che essa decorreva dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e che il difensore non aveva compiuto validi atti di interruzione, essendosi limitato a sollecitare il pagamento.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Angelo Fiumara con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. L’azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata resiste con controricorso e con memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2932, 2957, comma 2, c.c., 83, ultimo comma c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine di prescrizione decennale decorreva, non dalla pubblicazione della sentenza nella causa in cui era stato svolto il patrocinio, ma dal suo passaggio in giudicato e quindi dal 26.9.2003. Quindi la prescrizione non era maturata, essendo stata interrotta con le messe in mora del 28.6.2012, dovendo comunque assumersi come dies a quo la data di comunicazione della sentenza o quella di trasmissione all’Azienda sanitaria.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia immotivatamente ritenuto che il termine di prescrizione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 decorresse dalla data di pubblicazione della sentenza, senza dar conto delle ragioni di tale conclusione.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1219, 1362, 2735, 2943 c.c. e 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., per aver la pronuncia ritenuto che la missiva dell’8.6.2011 non potesse valere come messa in mora, pur indicando la volontà del creditore di esercitare la pretesa e pur contenendo un esplicito riferimento al processo in cui era stato svolto il patrocinio. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver la pronuncia ritenuto che le richieste di pagamento non potessero costituire atti di interruzione della prescrizione, essendosi tradotte in mere sollecitazioni non aventi la natura di messa in mora, senza in alcun modo dar conto delle ragioni di siffatte conclusioni.
3. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. L’art. 2957 c.c., stabilendo che il credito professionale del difensore decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca dal mandato, mentre solo per gli affari non conclusi decorre dal compimento dell’ultima prestazione, conferisce rilievo, in caso di decisione della causa, alla pubblicazione della sentenza che abbia definito il giudizio e non dalla data del passaggio in giudicato. In tal senso si è esplicitamente pronunciata da tempo questa Corte, reputando irrilevante che il difensore, anche dopo la pubblicazione, sia di norma chiamato a svolgere attività ulteriori, evenienza quest’ultima che si verifica anche rispetto alle decisioni non impugnabili, in cui la decorrenza coincide senza dubbio con la pubblicazione.
Conduce a tale conclusione il fatto che lo scopo della previsione è di fissare una data precisa di decorrenza facilmente individuabile e verificabile, a prescindere dalla natura del provvedimento che abbia F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 definito il processo nel quale siano state svolte le attività difensive (Cass. 4075/1975;
Cass. 6033/1987; Cass. 12326/2001; Cass.13374/204, riguardo alla decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di appello nel caso di patrocinio svolto in più gradi di causa; Cass. 13401/2015). Il principio secondo la prescrizione decorre dalla pubblicazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva è stato recentemente ed esplicitamente ribadito – di recente – da Cass.35275/2021, cui il Collegio ritiene debba darsi continuità. Eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore dopo la pubblicazione della sentenza, anche se connesse a quest’ultima, costituiscono prestazioni assoggettate ad un autonomo termine di prescrizione (Cass. 21943/2019).
4. Il terzo ed il quarto motivo sono fondati. Il tribunale ha ritenuto che la richiesta di pagamento inoltrata in data 8.6.2011 non avesse effetti interruttivi della prescrizione, contenendo una generica sollecitazione di pagamento per una serie di cause elencate tramite l’indicazione del nome dei debitori, senza specificare l’importo richiesto, né l’attività svolta o l’inequivocabile volontà di far valere il diritto. Tale conclusione appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, dovendo escludersi che l’atto interruttivo debba necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall’individuazione del debitore (Cass. 15714/2018;
Cass.15766/2006). Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015). La missiva inoltrata dal difensore (il cui contenuto è riprodotto in ricorso) non si limitava ad indicare il nominativo del debitore, ma individuava anche la prestazione svolta (nel giudizio di cui era parte Valter Mannina), con la formulazione di un’esplicita richiesta di adempimento: appare, quindi, del tutto apodittica e perciò assunta in violazione dell’obbligo di motivazione, la conclusione della Corte di merito, secondo cui si era in presenza di una semplice sollecitazione non diretta ad ottenere l’adempimento.
Benché l’attuale formulazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, resta denunciabile in cassazione il vizio che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, da intendersi non solo come "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", ma anche come "motivazione apparente" o perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ipotesi, quest’ultima, che ricorre anche nel caso in esame (Cass. s.u. 8053/14).
Sono accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, mentre sono respinte le altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3934/2021 Numero sezionale 2198/2022 Numero di raccolta generale 7835/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
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