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Ordinanza — n. 7830/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a previous ruling to add attorney fee deduction for a non-statutory lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7830/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a correction order to fix a material error in a prior judgment regarding the allocation of legal costs. The appellant argued that the previous decision failed to order the deduction of fees for their non-statutory defense attorney, despite the request being included in the initial petition. The court ruled that in the absence of specific legislative guidance, the proper remedy for omitting such a request is the material error correction procedure rather than ordinary appeals, thereby mandating the addition of the deduction clause to the corrected order.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; When a defense attorney's request for fee deduction is omitted in a judgment without explicit legislative provision, the remedy is material error correction under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, as the request cannot be treated as an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction non statutory attorney fee deduction order Cassazione correction omitted request remedy correzione di errore materiale condono delle spese procedurali sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 16037/2010
e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 10788/2021 R.G. proposto da AVV. ARIOLI ANDREA, nella qualità di difensore di PRADELLI GIACOMO, con domicilio in Milano, Via Dezza n. 32. – RICORRENTE– contro ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la ordinanza n. 3888/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 16.2.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022. RILEVATO CHE: - il ricorrente ha chiesto la correzione della ordinanza di questa Corte n. 3888/2020, nella parte in cui, respingendo il ricorso della Italfondiario s.p.a., l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, senza disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; - che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9739/2021 Numero sezionale 2201/2022 Numero di raccolta generale 7830/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 RITENUTO CHE: - il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 388/2021 emessa da questa Corte di Cassazione in data 31.1.2019, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 1000,00 e agli accessori di legge”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. Andrea Arioli, dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, ella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 25.2.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0