Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7827/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order by removing fee award against non-appearing respondent per material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7827/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction of a previous judgment due to a material error regarding litigation costs. Misano SRL challenged the award of fees against Elesian SRL, which had not participated in the proceedings. The court ruled that since the respondent failed to appear, no fee order could legally be issued, and the erroneous text was removed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, Art. 391 bis c.p.c.; The court must correct material errors where a party's non-constitution precludes the imposition of litigation costs, rendering any fee award against them legally impossible.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs allocation non-constituted party Cassation procedure office correction power correzione di errore materiale spese di ripristino mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis, comma 1, secondo periodo c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione d’ufficio dell’errore materiale, giacché l'attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p
è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione d’ufficio dell’errore materiale, giacché l'attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, 19/06/2018, n. 16174
Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432
16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass.
Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797
17432; Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797), integra un errore materiale rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento (cfr.
Cass. 12185/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7267-2021 proposto da: MISANO SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Avezzana 31, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Flauti, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Italo Bozzi, Francesco Radaelli; - ricorrente - contro ELESIAN SRL ; - intimata - avverso l'ordinanza n. 4519/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -all’esito del ricorso n.23827/2016 r.g., proposto da Misano s.r.l. nei confronti di Elesian s.r.l., rimasto intimato, la Corte ha respinto F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 giudizio di legittimità a favore della parte intimata, come liquidate in dispositivo; - a seguito di segnalazione del ricorrente Misano s.r.l.

è stato promosso il presente procedimento di correzione d’ufficio dell’errore materiale, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva che possa giustificare la rifusione delle spese di lite; considerato che: -ai sensi degli artt. 287 e 391 bis , comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione d’ufficio dell’errore materiale, giacché l'attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell'art. 91 c.p.c. (il quale suppone che la condanna alle spese di lite sia effettuata in favore della sola parte che le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva discendente dalla sua partecipazione al giudizio: arg. da Cass.

Sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797), integra un errore materiale rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento (cfr. Cass. 12185/2020); - l'eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7267/2021 Numero sezionale 8618/2021 La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso Numero di raccolta generale 7827/2022Data pubblicazione 10/03/2022 nell’ordinanza n.4519/2021 mediante l’eliminazione, in motivazione a pag. 8, sub 5, della frase ”le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo” e la sostituzione con la seguente frase “essendo l’altra parte rimasta intimata, nessuna pronuncia sulle spese va emessa.”; e mediante l’eliminazione, in dispositivo a pag. 8, della frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 7.900 di cui 200 per esborsi”; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #