Italian Supreme Court dismisses appeal on usucapion regarding missing party notification warnings in appellate order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to notify parties of the appeal deadline. The appellant argued the order lacked mandatory warnings required by the Civil Code, while the lower court had granted a new term after the appellant requested the withdrawal of the previous integration order. The court ruled that the Civil Code does not require such warnings in appellate orders, as they apply only to first-instance deadlines, thus validating the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, 331, 342 c.p.c.; The Civil Code does not require appellate orders to contain the specific deadline warnings applicable to first-instance proceedings, as no express legal provision extends these requirements to the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30550-2020 proposto da: CERISANO ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ENRICO DUNANT 15, presso lo studio dell'avvocato GLORIA CALENDA, rappresentata e difesa dall'avvocato TERENZIO FULVIO RAFFAELE PONTE; - ricorrenti - contro PERRI MARIA, PERRI PASQUALE, GRANIERI GRAZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI CAGLIANONE; - controricorrenti - nonchè contro BOZZO BRUNELLA, BOZZO FEDELE, BOZZO IDA, BOZZO PAOLA; - intimati - avverso la sentenza n. 1164/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1110/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Perri Salvatore nei confronti degli eredi di Bozzo Pasquale Antonio, con cui chiese accertarsi l'usucapione di un appezzamento di terreno sito in Rende, assumendo di aver esercitato il possesso per oltre venti anni; - si costituirono in giudizio Bozzo Brunella, Bozzo Fedele , Bozzo Ida , Bozzo Paola e Ceisano Adriana per resistere alla domanda; - il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda; - la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda di usucapione; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il giudizio si svolse nel contraddittorio con Cerisano Adriana mentre rimasero contumaci Bozzo Brunella, Bozzo Fedele , Bozzo Ida , Bozzo Paola, eredi di Bozzo Pasquale, che avevano rinunciato all'eredità; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Cerisano Adiana sulla base di tre motivi; hanno resistito con controricorso Perri Maria, Pasquale e Granieri Grazia in qualità di eredi di Perri Salvatore; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso:
Rie. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, • a, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Bozzo Brunella, Bozzo Fedele , Bozzo Ida , Bozzo Paola nel primo termine assegnato dalla Corte d'appello; il ricorrente deduce che la corte distrettuale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 15.3.2019 e, sulla richiesta di revoca da parte del Perri, aveva disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza del 4.6.2019; con ordinanza del 27.6.2019, emessa fuori udienza, la Corte aveva confermato la precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio ed assegnato un nuovo termine, nel quale la notifica era stata effettuata; l'appello sarebbe quindi inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio nel primo termine assegnato dal giudice, attesa la sua perentorietà che ne impedirebbe la proroga; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c., 342 c.p.c., 163 , comma 1 , n.7 e 163 bis c.p.c. perché l'atto di integrazione del contraddittorio non conteneva gli avvertimenti di cui all'art.167, comma 3 c.p.c.; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.330 c.p.c. e 331 c.p.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per omessa notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado ma alle parti personalmente e, quanto a Bozzo Paola in un indirizzo nel quale la predetta non avrebbe la propria residenza;
Ric. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -3- i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; come risulta dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, in seguito all'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte del Perri, la Corte distrettuale dispose la comparizione delle parti sicchè l'ordine di integrazione non venne adempiuto per espressa disposizione del giudice, che si riservò, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti di provvedere sull'istanza di revoca; con ordinanza disposta fuori udienza, la Corte di merito assegnò ulteriore termine, che venne regolarmente rispettato; non vi è stata, pertanto, violazione dell'art.331 c.p.c. perché il nuovo termine venne concesso in seguito al provvedimento della stessa Corte (Cass.
Sez. Unite 14815/2008) e non derivò dall'inerzia della parte; l'atto di integrazione del contraddittorio non doveva contenere gli avvertimenti di cui all'art.163, comma 1, n.7 e 163 bis c.p.c. in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 342 c.p.c. non richiede che ratto di appello contenga detti avvertimenti, che si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tali avvertimenti alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cassazione civile sez. un., 18/04/2013, n.9407;
Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2011 n. 30652, Cass. civ., sez. II, 30 Ric. 2020 n. 30550 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- I dicembre 2011 n. 30603, Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011 n. 28676); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -