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Ordinanza — n. 7768/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling access to mixed-use homes requires only general violation indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7768/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional commission's decision that invalidated tax assessments based on illegal access. The regional court had ruled the access unlawful because the procurator's authorization lacked specific 'grave indicators' of violations, despite the legal representative's home sharing the address with the association's business. The court held that for mixed-use premises, such specific indicators are unnecessary, as the mere possibility of transferring business documents to the residence creates sufficient suspicion.

Regesto Legislator

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Art. 52, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso a locali adibiti anche ad abitazione è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni solo quando si tratta di abitazioni destinate esclusivamente a tale uso, non quando gli ambienti sono ad uso promiscuo.

Parole chiave

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tax access authorization mixed use premises grave indicators requirement procurator authorization VAT assessment appeal indagine per frode iva accesso agli atti del contribuente assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 52, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R.
Art. 52 del d.P.R. n. 600 del 1973
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21411 del 2020
Cass. n. 7723 del 2018
Cass. n. 7723 del 2018; n.
Cass. n. 28068 del 2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20747-2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE MUSICAE STUDIUM, in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto LIZZIO, e quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Pietro PICIOCCHI, presso il cui studio legale, sito in Genova, alla via Assarotti, n. 48/6, sono elettivamente domiciliati; //42 s_43_ - controricorrenti - avverso la sentenza n. ~._7_ della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti dell'Associazione Musicae Studium per recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IVA conseguenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con contestuale irrogazioni di sanzioni anche nei confronti di Roberto Lizzio, legale rappresentante della predetta associazione, quale autore delle violazioni contestate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ligure, accogliendo l'appello incidentale proposto dall'Associazione e dal Lizzio, annullava l'atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato in quanto acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l'abitazione del Lizzio in violazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 «stante l'insussistenza e/o comunque l'assenza dell'indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell'autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere necessaria l'indicazione, nell'autorizzazione all'accesso rilasciata dal procuratore della Repubblica ai verificatori, dei gravi indizi di violazioni fiscali.2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Premesso, in fatto, che è pacifico tra le parti che nel caso di specie vi era «corrispondenza dell'indirizzo della sede legale a quello dell'abitazione del relativo legale rappresentante (controricorso, pag. 18), ovvero che all'indirizzo di via Pittalunga, n. 5/5, di Genova aveva sede legale l'associazione e residenza il Lizzio, deve ricordarsi, in diritto, il consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui «In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi» (Cass. n. 21411 del 2020; conf.

Cass. n. 7723 del 2018; n. 28068 del 2013).

4. Non essendosi la CTR attenuta al predetto principio giurisprudenziale, che rende del tutto superfluo l'esame della questione, pure posta dalla ricorrente, sull'effettiva indicazione nella richiesta avanzata al procuratore della Repubblica e nel provvedimento autorizzativo, dei gravi indizi di violazioni fiscali - a detta della ricorrente neppure richiesta dall'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 anche nel caso di accesso presso locali destinati esclusivamente ad abitazione del contribuente - la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per esame delle questioni rimaste assorbite, avuto riguardo all'elencazione contenuta nel controricorso e che, diversamente da quanto indicato nell'intestazione del controricorso, non costituiscono motivi di ricorso incidentale, né sono stati posti come tali. Va, altresì, dato atto che la statuizione d'appello di riduzione del 30 per cento del volume d'affari accertato non è stato fatto oggetto di impugnazione, con formazione del giudicato interno su tale aspetto della vicenda processuale.

5. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presid