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Ordinanza — n. 7765/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to expiration of simplified dispute resolution period under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7765/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to request the simplified dispute resolution procedure before the statutory deadline. Although the Regional Tax Commission had previously upheld the tax authority's decision, the taxpayer did not file the necessary request for simplified treatment by December 31, 2020. Consequently, the legal process terminated automatically by operation of law, and no further contribution was required.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 13 comma 13; When a taxpayer fails to request the simplified dispute resolution procedure within the prescribed term, the proceedings extinguish by operation of law, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax procedure extinction statutory deadline failure automatic process termination contribution unificato waiver tassazione dell'IVA procedura di liquidazione dei conti differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del di.
comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del di.
comma 1-bis dell'ad. 13 del d.P.R. 115 del 2002
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15565-2018 R.G. proposto da: CLEAN SERVICE INTERNATIONAL s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Claudio PIROLA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Donatello, n. 75, presso lo studio dell'avv. Ruggero STENDARDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4961/21/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

LA CORTERilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011, emessa nei confronti della CLEAN SERVICE INTERNATIONAL s.r.l. a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, con la sentenza in epigrafe in dicata la CTR della Lombardia accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado confermando la legittimità dell'atto impugnato; -all'adunanza del 13/03/2019, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del di. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 11853 del 2019, depositata in data 06/05/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con nota del 30711/2020 l'Agenzia delle entrate depositava il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia notificata alla società contribuente; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 e l'Agenzia delle entrate nella suindicata nota ha precisato essere onere gravante sulla società contribuente; - non risulta che il diniego della definizione sia stato impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; - non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell'ad. 13 del d.P.R. 115 del 2002, vedendosi in ipotesi di estinzione ex lege del giudizio;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente LuOo NAPOLITANO, , il fuzziesarie