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Ordinanza — n. 7764/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7764/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7764/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30151-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'URSO IMPIANTI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maurizio D'Urso, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Filiberto D'URGOLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale delle Province, n. 11, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2690/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7764/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 30151-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'URSO IMPIANTI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maurizio D'Urso, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Filiberto D'URGOLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale delle Province, n. 11, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2690/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Parole chiave

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arretrati d'imposta contenzioso tributario addebito di tasse differimento dell'imposizione esecuzione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30151-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'URSO IMPIANTI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maurizio D'Urso, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Filiberto D'URGOLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale delle Province, n. 11, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2690/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

LA CORTE- premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle II.DD., IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della D'Urso Impianti s.r.l. per l'anno d'imposta 2005, rientra tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; - considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo, con la memoria del 10/01/2022, al deposito della copia della domanda avanzata all'Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto; - considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente