Cassation court dismisses tax appeal when simplified procedure expires without party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the simplified procedure under the 2018 decree expired without the taxpayer or the tax authority initiating the required hearing. Monica Brogi requested a suspension extension, but neither party filed the necessary request for the procedure's conclusion by the December 31, 2020 deadline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically and assigned the litigation costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; When the simplified procedure expires without the initiation of the hearing by either party, the process is extinguished and costs are borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23072-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro BROGI Monica, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Emanuele POMPONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Collalto Sabino, n. 60, presso lo studio della dott.ssa Maria Teresa CEFALI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 564/01/2017 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 01/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa emesso nei confronti di Monica Brogi con riferimento all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sfavorevole sentenza della CTR della Toscana, in epigrafe indicata; -all'adunanza del 16/01/2019, fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 6582 del 2019, depositata in data 06/03/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con istanza in data 05/06/2019 la contribuente chiedeva prorogarsi la sospensione fino al 31/12/2020, allegando alla stessa l'attestazione di deposito della domanda di definizione agevolata e la copia del modello F24 di pagamento della prima rata, regolarmente quietanzato; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente Liùcio NA O