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Ordinanza — n. 7748/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription statute of limitations due to procedural defects and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7748/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Francesco Aricò's cassation appeal against the Second Instance Court's decision declaring the tenant's claim for expropriation compensation time-barred. Aricò argued that the lower court incorrectly interpreted procedural documents regarding the interruption of the statute of limitations, failing to properly allege specific facts or evidence in the appeal. The court held that the appellant must explicitly deduce violations of contract interpretation rules and clearly present the content of alleged interruptive acts, which he failed to do, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1362 ss. cod. civ.: The appellant must specifically deduce the violation of contract interpretation rules and clearly present the content of alleged interruptive acts; generic allegations or failure to allege specific facts render the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations interruption of prescription cassation appeal procedural admissibility contract interpretation rules evidence allegation second instance court declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Il ricorrente, nel denunciare la violazione, ex art. 360, comma 1 n.
Art. 1362 cod. civ. e ss.
Art. 2934 c.c.
Art. 2938 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.6226/2014 e Cass. 13602/2019).
artt. 1362 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12401/2008
Cass. 12401/2008; 14755/2018 e 17216/2020, in ordine all'imprescindibilità dell' allegazione della parte del fatto impeditivo, nella specie l'interruzione della prescrizione), mentre nessuna deduzione è svolta in tal senso nel ricorso per cassazione.
Cass. 14755/2018
Cass. 17216/2020
Cass. S.U. n.5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16014-2020 proposto da: ARICO' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PONTEDERA N.5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA IOCULANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARDONE; - ricorrente - contro SURIANO DONAI ELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 441/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n.441/2020 pubblicata il 3-6-2020 la Corte D'Appello di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto da Donatella Suriano nei confronti di Aricò Francesco, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi n.256/2011, ha dichiarato prescritto il diritto azionato da Francesco Aricò avente ad oggetto l'indennità spettante all'affittuario dell'immobile espropriato ex art.27 comma 3, 1.n.2359/1865, rilevando che:

a) il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere dal 22 luglio 1998, data in cui il marito e legale rappresentante della Suriano aveva comunicato all'Aricò che il Comune di Palmi aveva accreditato sul conto della stessa Suriano l'indennità di espropriazione comprensiva dell'indennità colonica;

b) l'unico atto di costituzione in mora precedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio era, come ammesso dallo stessa parte appellata Aricò, la lettera di data 24 novembre 2008 indirizzata al marito della Suriano, spedita il 5 dicembre 2008 e ricevuta in data 11 dicembre 2008, ossia oltre il termine decennale di prescrizione.

2. Avverso la suddetta sentenza, Francesco Aricò propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Donatella Suriano, che è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, nel denunciare la violazione, ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., degli artt.2934 e 2938 c.c., 167, comma 2, e 345, comma 2, c.p.c., deduce che l'eccezione di prescrizione era stata erroneamente ritenuta tempestiva dalla Corte d'appello perché validamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta, ed invece il mero e generico inciso contenuto alla fine di un periodo relativo ad altra questione fattuale e/o giuridica non può comportare la rituale formalizzazione di Ric. 2020 n. 16014 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- un'eccezione in senso stretto, quale è quella di prescrizione, da esplicitarsi in modo univoco. La doglianza verte, dunque, sull'interpretazione di un atto processuale (comparsa di costituzione e risposta della Suriano e rituale formulazione, in detto atto, dell'eccezione di prescrizione) e, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione.

Inoltre, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire. Pertanto il giudice del merito deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione, o un'eccezione, diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.6226/2014 e Cass. 13602/2019). Ric. 2020 n. 16014 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha interpretato il contenuto sostanziale delle difese svolte dalla Suriano nell'atto di costituzione di primo grado quale desumibile non solo dal tenore letterale di detto atto, ma anche tenendo conto della finalità perseguita dalla parte, ed ha ritenuto ritualmente proposta l'eccezione di prescrizione, esprimendo, in applicazione dei principi suesposti, una valutazione discrezionale che non è stata censurata dal ricorrente per vizio di motivazione, né per contrasto con criteri ermeneutici.

Neppure ricorrono la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invero non denunciata in ricorso, e la dedotta novità dell'eccezione proposta in appello, avendo la Corte di merito affermato la tempestività dell'eccezione stessa, mediante l'interpretazione dell'atto processuale, non efficacemente censurata nei termini di cui si è detto, secondo i canoni precisati.

4. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel denunciare, sub viecie di vizio ex art.360 comma 1 n.3 e n.5, la violazione degli artt.2934 e 2943 c.c. e l'omessa "valutazione" della lettera 6 aprile 2007 a firma del marito della Suriano che assume contenuta nell'allegato 3 dell'atto di citazione, deduce che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto che l'unico atto interruttivo fosse la diffida ricevuta dalla Suriano in data 11-12-2008. Nella sentenza impugnata si legge che, per affermazione dello stesso Aricò, l'unico atto interruttivo è la lettera di data 24 novembre 2008 indirizzata al marito della Suriano, spedita il 5 dicembre 2008 e ricevuta in data 11 dicembre 2008 e non v'è alcuna menzione della lettera 6 aprile 2007 a firma del marito della Suriano.

Per efficacemente contrastare la suddetta affermazione della Corte di merito, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dedurre, riportando il contenuto della propria comparsa di costituzione d'appello, di aver allegato, nel Ric. 2020 n. 16014 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- giudizio di secondo grado, l'interruzione della prescrizione in base alla prova documentale che ora richiama (cfr. Cass. 12401/2008; 14755/2018 e 17216/2020, in ordine all'imprescindibilità dell' allegazione della parte del fatto impeditivo, nella specie l'interruzione della prescrizione), mentre nessuna deduzione è svolta in tal senso nel ricorso per cassazione.

E ciò in disparte il rilievo, altrettanto dirimente in punto inammissibilità della doglianza, che neppure risulta chiaramente esplicitato dal ricorrente, al fine della valutazione di decisività dei fatti asseritamente emergenti dal documento, il preciso e completo contenuto della lettera del 2007, essendo la dedotta messa in mora, per quanto è dato comprendere, non contenuta direttamente in quel documento, proveniente, peraltro, dal marito della Suriano, ma in altro citato nello stesso.

5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Suriano. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Ric. 2020 n. 16014 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della