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Ordinanza Interlocutoria — n. 7739/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing regarding improper cost allocation and fee liquidation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing after finding the lower court's decision on costs and fees legally insufficient. The appellant argued that the tribunal incorrectly allocated expenses and liquidated defense fees without proper justification for the Ministry's absence. The court determined that the specific grounds for remand under Article 375 of the Civil Procedure Code were not met, necessitating a fresh examination at the public hearing stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375, comma 1 c.p.c.: The Court of Cassation remands the case to a public hearing when the lower court's decision on costs and fees lacks sufficient reasoning to justify the allocation or liquidation, requiring a new judicial assessment.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Cost Allocation Defense Fees Contumacy Remand to Public Hearing Legal Representation Judicial Expenses indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
-con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 375, comma 1 c.p.c.
115/2002; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod.
Art. 91 c.p.c.
civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 e dell’art.
Art. 92 c.p.c.
Art. 4, comma 5, lett. c) d.m. 55/2014
91 e dell’art. 4, comma 5, lett.
Art. 130 d.p.r. 115/2002
e dell’art. 130 d.p.r. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art.
art. 702 bis cod. proc. civ
art. 91 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
art. 130 d.p.r. 115/2002
e dell’art. 130 d.p.r. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 617-2021 proposto da: MILETTI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Chiarizia del Foro di Ancona con studio in Pescara via Venezia 7; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ex lege rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti, depositata il 11/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Massimo Miletti impugna per cassazione l’ordinanza adottata dal Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. in accoglimento dell’opposizione da lui proposta ex art. 84 e 170 t.u.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 617/2021 Numero sezionale 10889/2021 spese di giustizia (d.lgs 115/2002) e art.15 d.lgs. 150/2011 avverso Numero di raccolta generale 7739/2022Data pubblicazione 09/03/2022 la decisione di revoca dell’ammissione a gratuito patrocinio e di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo difensore Francesco Chiarizia; -il giudice dell’opposizione con l’ordinanza del 11/10/2020 accoglieva l’opposizione e liquidava il compenso per l’attività defensionale in euro 2.007,50 mentre nulla veniva disposto sulle spese di lite in ragione della contumacia del Ministero; -la cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dal Miletti con ricorso notificato il 9/2/2020 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia; considerato che:. -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. per avere il tribunale compensato le spese sul presupposto che la domanda non era stata avversata dal Ministero della giustizia, nonostante non vi fosse stata alcuna parziale soccombenza né la contumacia del Ministero integrava l’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 e dell’art. 4, comma 5, lett.

c) del d.m. 55/2014 motivi; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 130 d.p.r. 115/2002 per erronea applicazione della riduzione ex art. 130 d.p.r. 115/2002; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 617/2021 Numero sezionale 10889/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 7739/2022Data pubblicazione 09/03/2022 civile-2, il 3 dicembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0