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Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits case to trial on procedural nullity and creditor awareness of gratuitous transfers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the case to a new public hearing to resolve procedural and substantive issues regarding the validity of donations. The appellants argued that notifications to necessary co-litigants were null due to missing return receipts and that the court erred in ignoring the timing of the debt decree relative to the donations. The court found no grounds for immediate cassation under the relevant articles and decided to return the matter for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; Art. 102, cod. proc. civ.; Art. 142, cod. proc. civ.; Art. 2697, cod. civ.; Art. 115, cod. proc. civ.: The court remits the case when procedural nullity is alleged but not fully substantiated or when the violation of law does not justify immediate cassation, requiring a new hearing for further analysis.

Parole chiave

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procedural nullity gratuitous transfers creditor awareness notification defects cassation remittal necessary co-litigants debt decree timing promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Art. 142, cod. proc. civ.
proc.civ.; -nondimeno, assumono i ricorrenti, che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il tribunale per la trasmissione al Ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica come pure previsto dall’art. 142 cod.
Art. 102, cod. proc. civ.
Art. 2697, cod. civ.
Art. 115, cod. proc. civ.
articolo 102 cod. proc.civ
civ., la nullità delle notifiche ai litisconsorti necessari ed con conseguente error in procedendo rispetto all’articolo 102 cod. proc.civ.; -assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate al signor Luigi Bellini Trinchi, già contumace in primo F i r m a t o D a :
art. 142 cod. proc. civ
proc.civ.; -nondimeno, assumono i ricorrenti, che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il tribunale per la trasmissione al Ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica come pure previsto dall’art. 142 cod.
articoli 2697 cod. civ
civ., la violazione degli articoli 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27546/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19504-2018 proposto da: BELLINI TRINCHI ALESSANDRO, SORRICCHIO FRANCESCA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tiepolo 21, presso lo studio dell'avvocato Alessandro De Belvis, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Vittoria Cuoco; - ricorrenti - contro CALLIOPE SRL ; - intimata - avverso la sentenza n. 3373/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma che in accoglimento F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19504/2018 Numero sezionale 8609/2021 del gravame proposto dalla creditrice Calliope ha dichiarato Numero di raccolta generale 7738/2022Data pubblicazione 09/03/2022 l’inefficacia nei confronti della stessa delle tre donazioni effettuate dai fideiussori della società debitrice Azzurra 85 s.r.l.; -la domanda era respinta dal giudice di prime cure sull’assunto che il debito garantito era di gran lunga inferiore rispetto ai patrimoni immobiliari oggetto di donazione, con la conseguenza che all’epoca delle donazioni il creditore conservava ancora integre le ragioni verso la debitrice principale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era del 19/2/2020 successivo cioè alle donazioni del 10/2/2000 e del 21/2/2000; -proposto gravame da parte di Calliope, cessionario del credito della B.N.L., la domanda viene accolta dalla Corte d’appello di Roma sull’assunto che se l’atto di disposizione a titolo gratuito è successivo al sorgere del credito, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, prova che può essere fornita mediante presunzioni (cfr.

Cass. 27546/2014; 27546/2014); -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Alessandro Bellini Trinchi, Francesca Sorricchio, in proprio e quale legale rappresentante della società donataria Associazione Ordine Ospedaliero San Luigi Gonzaga Onlus, sulla base di due motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati ; -il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio della fase d’appello; considerato che: - con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma1, n.3 e n.4, cod. proc. civ. e con riferimento agli articoli 142 e 143 cod. proc. civ., la nullità delle notifiche ai litisconsorti necessari ed con conseguente error in procedendo rispetto all’articolo 102 cod. proc.civ.; -assumono i ricorrenti che tutte le notifiche dell’atto d’appello effettuate al signor Luigi Bellini Trinchi, già contumace in primo F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19504/2018 Numero sezionale 8609/2021 grado, presso la residenza del medesimo in Polonia erano affette Numero di raccolta generale 7738/2022Data pubblicazione 09/03/2022 da nullità e/o irregolarità in quanto agli atti non risultano prodotte le ricevute di ritorno delle raccomandate dell’atto giudiziario; -rilevano altresì che a seguito di verifica della regolarità del contraddittorio disposta dalla corte d’appello l’appellante aveva prodotto la nota dell’ufficiale giudiziario nella quale attestava l’impossibilità di notificazione dell’atto per essere il notificando risultato assente con conseguente necessità di procedere alla notifiche ai sensi dell’articolo 142, comma 1, cod. proc.civ.; -nondimeno, assumono i ricorrenti, che non sarebbe stata fornita dalla parte appellante la prova della consegna della copia al PM presso il tribunale per la trasmissione al Ministero degli affari esteri con consegna al destinatario per via diplomatica come pure previsto dall’art. 142 cod. proc. civ.; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della consapevolezza dei donanti di ledere le ragioni del creditore, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso successivamente alle donazioni; -il collegio ritiene che nel caso di specie non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma n.1) e n.

5) e rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3