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Ordinanza — n. 7722/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking a second-instance decision already declared inadmissible for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7722/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a second-instance decision that had already been ruled inadmissible under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure. The appellant argued violations regarding the lack of adversarial proceedings and the mandatory remittal to the first instance, but the Court held that such arguments were improper since the second-instance judgment was already deemed devoid of a reasonable probability of success. Consequently, the appeal was rejected as the correct remedy would have been to challenge the first-instance judgment directly.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal against a second-instance decision is inadmissible if that decision was already declared inadmissible under Art. 348 ter c.p.c. for lack of reasonable probability of success, as the appeal lacks a reasonable probability of success and the parties must exhaust the remedies available against the first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal second instance decision lack of merit reasonable probability Code of Civil Procedure procedural exhaustion cassation remedy rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter c.p.c.
La sentenza è stata impugnata dall’opponente e, all’esito, il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ritenendo che il gravame non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/02, Art. 13, comma 1-quater
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 348 ter c.p
La sentenza è stata impugnata dall’opponente e, all’esito, il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ritenendo che il gravame non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art.
art. 101 c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 345 c.p
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 354 c.p
4 c.p.c., contestando al tribunale di aver erroneamente escluso che la violazione in cui era incorso il primo giudice potesse determinare la rimessione in primo grado, trascurando che la violazione del contraddittorio ricade tra le ipotesi tassative contemplate nell’art. 354 c.p.c..
art. 346 c.p
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 1914/2016
La declaratoria di inammissibilità del gravame, poiché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, consentiva di ricorrere avverso la sentenza di primo grado o di censurare quella di appello per vizi propri, nei limiti segnati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 1914/2016).
Cass. 23151/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 618/2021 R.G., proposto da COATI LORIS, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Scaringella, con domicilio eletto in Roma, alla Via degli Ottavi n. 9. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, in persona legale rappresentante p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 231/2020, pubblicato il 18.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Loris Coati ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Rovereto avverso il verbale di accertamento con cui le era stato contestato di aver circolato con la patente di guida sospesa e con cui le era stata applicata la sanzione accessoria della revoca della patente. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Il giudice di pace ha dichiarato la tardività dell’opposizione, poiché proposta decorsi 30 gg. dalla contestazione immediata della violazione, reputando ormai definitiva ed incontestabile anche la sanzione accessoria. La sentenza è stata impugnata dall’opponente e, all’esito, il tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ritenendo che il gravame non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento.

Per la cassazione della pronuncia di appello Loris Coati propone ricorso in sette motivi. Il Ministero non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso è stato irritualmente notificato al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello stato di Trento. Non occorre provvedere alla regolarizzazione del contradditorio, poiché, data l’inammissibilità del ricorso, occorre evitare attività che, senza pregiudicare le parti non evocate in causa, si porrebbero in contrasto con le esigenze di celere definizione del processo.

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia ritenuto che l’inammissibilità dell’opposizione fosse stata dichiarata con provvedimento avente valore di sentenza, mentre la pronuncia era stata adottata senza l’instaurazione del contraddittorio e non, come prescritto dalla norma, alla prima udienza di comparizione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il tribunale, avrebbe dovuto avvedersi che il provvedimento di primo grado non era equiparabile ad una sentenza ed era stato emesso fuori udienza, per cui la causa doveva essere rimessa in primo grado, annullando la decisione appellata.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando al tribunale di aver erroneamente escluso che la violazione in cui era incorso il primo giudice potesse determinare la rimessione in primo grado, trascurando che la violazione del contraddittorio ricade tra le ipotesi tassative contemplate nell’art. 354 c.p.c.. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto non riproposte le domande di primo grado volte ad ottenere l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, pur essendosi in presenza di una pronuncia di rito che rendeva superflua siffatta riproposizione, avendo la parte – peraltro - trascritto nell’atto di appello il contenuto dell’originario ricorso in opposizione, reiterando tutte le richieste e le difese già proposte dinanzi al giudice di pace.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 218, comma quinto, del codice della strada, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale affermato che la legittimità della sanzione principale, divenuta ormai definitiva, non poteva più essere sindacata, essendo invece consentito valutarne in via incidentale la validità nel giudizio di opposizione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione accessoria. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 348 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che erroneamente il giudice d’appello abbia dichiarato che F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento, stante la definitività del verbale di accertamento, mentre, data la fondatezza delle censure, la causa doveva esser rimessa in primo grado o decisa nel merito in secondo grado. 3.1.

Il ricorso è inammissibile. La ricorrente – pur in presenza di un’esplicita dichiarazione di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. - ha impugnato in cassazione la pronuncia di secondo grado per questioni attinenti al merito o per denunciare l’errata soluzione da parte del tribunale delle questioni processuali già sollevate in primo grado (riguardo alla decisione della causa senza previa instaurazione del contraddittorio, all’obbligatorietà, in tali ipotesi, della rimessione del processo al primo giudice, all’asserita erronea statuizione di tardività dell’opposizione e all’impossibilità di censurare la legittimità della violazione principale poiché non autonomamente impugnata).

La declaratoria di inammissibilità del gravame, poiché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, consentiva di ricorrere avverso la sentenza di primo grado o di censurare quella di appello per vizi propri, nei limiti segnati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 1914/2016). Attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, il ricorso non è proponibile per questioni che attengono alla correttezza della pronuncia di appello, che è priva di definitività, come si desume dall’art. 348 ter c.p.c., che consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. s.u. 1914/2016;

Cass.23151/2018). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 618/2021 Numero sezionale 2192/2022 Numero di raccolta generale 7722/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o