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Ordinanza — n. 7718/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense activity by the opposing party in the final instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7718/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposing party failed to participate in the proceedings. The appellant challenged a lower court's rejection of his appeal regarding a traffic fine, arguing violations of procedural articles. The court ruled that without the opposing party's defense activity, the appeal lacks the necessary procedural foundation for review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the opposing party does not exercise their right of defense in the final instance, rendering the judgment unappealable.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of defense activity final instance proceedings procedural prerequisites contributo unificato ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18529 del 10/07/2019
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22487-2020 proposto da: PROSPERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 80, rappresentato e difeso in proprio - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA - intimata - avverso la sentenza n. 24224/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22487/2020 Numero sezionale 2225/2022 Con ricorso depositato l’8.2.2017 Prosperini Alberto proponeva Numero di raccolta generale 7718/2022Data pubblicazione 09/03/2022 opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale la Prefettura di Roma aveva rigettato il ricorso proposto avverso un verbale di contravvenzione per aver lasciato la propria vettura in sosta senza esporre il titolo di pagamento previsto.

Nella resistenza della Prefettura, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 26939/2017, accoglieva l’opposizione, liquidando le spese del grado nella misura di € 60. Interponeva appello avverso detta decisione il Prosperini ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 24224/2019, resa nella contumacia della parte appellata, rigettava il gravame, compensando le spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Prosperini Alberto, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Prosperini Alberto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che, accogliendo l’opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada, aveva liquidato in favore dell’appellante, odierno ricorrente, le spese di lite nella sola misura di € 60.

Con l’unico motivo di ricorso il Prosperini lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22487/2020 360, primo comma n. 4, c.p.c.; degli artt. 324 e 2909 c.c., in Numero sezionale 2225/2022Numero di raccolta generale 7718/2022 relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4, c.p.c.; e degli artt.

Data pubblicazione 09/03/2022 13, comma sesto, della legge n. 247 del 2012, 4 del D.M. n. 55 del 2014 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorrente, nella trattazione unitaria delle esposte censure, si duole del fatto che il giudice del gravame abbia ritenuto corretta la liquidazione delle spese, operata dal Giudice di Pace, in misura inferiore ai minimi tariffari, anche in base a considerazioni sul merito della decisione di prime cure che, in assenza di appello, principale o incidentale, della Prefettura, gli sarebbero state precluse.

Le censure sono inammissibili. Il Prosperini dichiara di aver chiesto, come motivo di gravame, il riconoscimento del maggior importo di € 135 per il giudizio di primo grado, di cui € 45 per esborsi ed € 90 per compensi (cfr. pag. 4 del ricorso). La liquidazione operata dal giudice di merito dei compensi relativi al giudizio di prime cure, pari ad € 60, non è inferiore al 50% del minimo edittale, come indicato dallo stesso ricorrente; per questa parte, dunque, non si configura alcuna violazione di legge. Né sussiste alcuna violazione in relazione alla mancata specificazione, da parte della sentenza impugnata –come già di quella di prime cure– del diritto del Prosperini al rimborso del contributo unificato anticipato per la causa, alla luce del principio secondo cui “In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22487/2020 quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (Cass.Numero sezionale 2225/2022Numero di raccolta generale 7718/2022 Sez. 1, Sentenza n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658; nonché Cass.

Data pubblicazione 09/03/2022 Sez. 6-3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015, Rv. 637147)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che la liquidazione delle spese è stata operata dal Giudice di Pace con sentenza depositata nel 2017, e dunque anteriormente all’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, che ha parzialmente modificato l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014. Quest’ultimo, nella formulazione in vigore alla data della liquidazione di cui anzidetto, ammetteva la possibilità di scendere al di sotto dei valori minimi derivanti dall’applicazione della massima percentuale di abbattimento consentita “di regola” dalla norma.

Nel caso di specie, tale scelta è stata motivata dal giudice di merito in considerazione della natura documentale della causa, della sua celere definizione e del limitato valore della controversia. Peraltro, sotto questo profilo, è doveroso osservare che la deroga ai minimi è contenuta nell’importo di € 6,25, come lo stesso ricorrente ha avuto agio di precisare nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale (cfr. pag. 2). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B