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Ordinanza — n. 7714/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bank for non-retention of forged checks citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Orsini Adorno against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to examine a specific letter regarding the request for bank checks and misapplied banking statutes concerning document retention. The court rejected these claims, ruling that the alleged omissions were not new facts and that the appellant had not previously raised the specific legal arguments in the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 119 Testo Unico Bancario: The Court of Cassation holds that appeals based on alleged omissions of examination or false application of law are inadmissible if the contested facts were already discussed or if the legal principles invoked were not raised in the first instance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility omitted examination false application of law banking document retention forged checks liability appeal against appeal contributo unificato documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 119 Testo Unico Bancario
Art. 1176 c.c.
Art. 1823 c.c.
Art. 1856 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 2953 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
articolo 360 c.p
― È inammissibile il primo mezzo: esso difatti deduce omes sa considerazione di un fatto decisivo e controverso, quantunque la rubrica richiami il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., sicché la censura è preclusa dall’articolo 348 ter c.p.c., versandosi in ipotesi di «doppia conforme».
articolo 348 ter c.p
― È inammissibile il primo mezzo: esso difatti deduce omes sa considerazione di un fatto decisivo e controverso, quantunque la rubrica richiami il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., sicché la censura è preclusa dall’articolo 348 ter c.p.c., versandosi in ipotesi di «doppia conforme».

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 maggio 2006, n. 11004
Il che esime dall’osservare che il principio invocato, affermato da Cass. 12 maggio 2006, n. 11004, non ha nulla a che vedere con il caso in questione, in cui la Corte territoriale ha affermato che la banca aveva procurato all’interessato la documentazione che aveva richiesto, ma questi non l’aveva ritirata:
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14493-2020 proposto da: ORSINI ADORNO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUZI; - ricorrente - contro BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO VECCHIOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1817/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 14493/2020 Numero sezionale 10386/2021 Numero di raccolta generale 7714/2022Data pubblicazione 09/03/2022 RILEVATO CHE 1. ― Orsini Adorno ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Picena S.c.a.r.l., contro la sentenza del 24 dicembre 2019 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di condanna della Banca al pagamento di € 45.303,40, a titolo di risarcimento del danno per non aver conservato copia di diversi assegni bancari formalmente emessi dall’attore ma in realtà apocrifi in quanto sottoscritti da terzi. 2.

― La Banca di Credito Cooperativo Picena S.c.a.r.l. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», fatto in tesi costituito da una raccomandata dell’8 marzo 2001 con cui l’Orsini, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, avrebbe tempestivamente richiesto l’esibizione alla consegna degli assegni bancari illegittimamente negoziati sul suo conto corrente.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 119 del testo unico bancario e degli articoli 1176, 1823, 1856 e 1375 c.c., censurando nuovamente la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che egli non aveva richiesto la conservazione degli assegni menzionati, avuto riguardo al principio secondo cui non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta. Il terzo mezzo denuncia violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario e degli articoli 2953 e 1176 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che il termine F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 14493/2020 Numero sezionale 10386/2021 decennale di conservazione dei documenti avrebbe dovuto essere Numero di raccolta generale 7714/2022Data pubblicazione 09/03/2022 fatto decorrere dal 1994, in applicazione del principio stabilito da Cass., Sez.

Un., 2 dicembre 2010, n. 24418. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo: esso difatti deduce omes sa considerazione di un fatto decisivo e controverso, quantunque la rubrica richiami il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., sicché la censura è preclusa dall’articolo 348 ter c.p.c., versandosi in ipotesi di «doppia conforme». Ciò esime dall’osservare che la Corte territoriale si è espressamente (ed ampiamente, alle pagine 5-7) soffermata sulla raccomandata dell’8 marzo 2001, già esaminata anche dal Tribunale, e sull’ulteriore collegata documentazione, sicché, a voler ammettere che la censura abbia ad oggetto non già l’omessa considerazione del documento (che come tale sarebbe ovviamente inammissibile) ma l’omessa considerazione del fatto rappresentato nel documento, si tratterebbe pur sempre di un fatto tutt’altro che pretermesso. 4.2.

― Il secondo motivo è inammissibile: non risulta difatti che l’odierno ricorrente avesse sollevato nel giudizio di merito la questione della non necessaria indicazione specifica degli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta. Il che esime dall’osservare che il principio invocato, affermato da Cass. 12 maggio 2006, n. 11004, non ha nulla a che vedere con il caso in questione, in cui la Corte territoriale ha affermato che la banca aveva procurato all’interessato la documentazione che aveva richiesto, ma questi non l’aveva ritirata:

«La Banca riferiva le copie dei documenti richiesti e invitava l’Orsini a ritirarli. Questi, nonostante l’insistenza mostrata nel tempo, ritirava solamente uno, adducendo giustificazioni F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 14493/2020 economiche (il costo complessivo ammontava ad euro 110,00Numero sezionale 10386/2021Numero di raccolta generale 7714/2022» (così a pagina 7 della sentenza impugnata).

Data pubblicazione 09/03/2022 4.3. ― È inammissibile il terzo mezzo. La questione relativa alla decorrenza del decennio nel corso del quale la banca avrebbe dovuto conservare la documentazione non risulta trattata nella sentenza impugnata, e dunque è inammissibile per la sua novità, neppure avendo il ricorrente precisato quando e come detta questione sarebbe stata sollevata (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Ciò esime dall’osservare ancora una volta che la censura è d’altro canto aspecifica, giacché non lambisce l’affermazione di cui si è appena dato conto, ossia che la banca aveva offerto al ricorrente i documenti ma questi non li aveva ritirati. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stess