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Ordinanza — n. 7713/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal on tax collection costs, awarding minimum fees for first instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal regarding the calculation of litigation costs in a tax collection dispute. The appellant argued that the first-instance fees were insufficient, while the state contended the original assessment was correct. The court ruled that the minimum liquidable amount for the first instance must be calculated based on specific tariff parameters, resulting in a partial award of €535.50 to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The Court of Cassation may decide the case on the merits when the appeal concerns only the calculation of litigation costs, awarding the minimum liquidable amount determined by the applicable tariff schedule.

Parole chiave

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litigation costs calculation tax collection dispute Cassation procedure minimum liquidable amount partial acceptance of appeal onorari legali spese di difesa risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 384 c.p.c.
ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 615 c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 23.1.2019 Giantomaso Donato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019
7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass.
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021
31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass.
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell'11/02/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6099-2020 proposto da: GIANTOMASO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; PREFETTURA DI ROMA UTG ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistenti - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6099/2020 avverso la sentenza n. 21931/2019 del TRIBUNALE di ROMA;Numero sezionale 2216/2022Numero di raccolta generale 7713/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 09/03/2022 25/02/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 23.1.2019 Giantomaso Donato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, per un importo complessivo di € 4.079,62. Nella resistenza della Prefettura di Roma e nella contumacia del concessionario per la riscossione, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 15070/2019, compensando le spese del giudizio. Interponeva appello il Giantomaso, censurando la statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 21931/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva l’impugnazione, condannando Prefettura di Roma ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento di € 256 per il primo grado e di € 440 per il grado di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giantomaso Donato, affidandosi ad un unico motivo. La Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, intimate, hanno depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza n.15070/2019 del Giudice di Pace di Roma, con la quale F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6099/2020 era stata accolta l’opposizione proposta dal Giantomaso avverso ruoli Numero sezionale 2216/2022Numero di raccolta generale 7713/2022 esattoriali e cartelle di pagamento per totali € 4.079,62, Data pubblicazione 09/03/2022 condannando la Prefettura di Roma e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del doppio grado, liquidate in € 265 per il primo grado e in € 440 per il giudizio di appello.

Il ricorso si articola in unico motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari nel governo delle spese operato dal Tribunale. La censura è fondata relativamente al giudizio di primo grado. Il valore dello stesso, infatti, era di € 4.079,62: di conseguenza, i minimi tariffari, risultanti dalla massima decurtazione operabile sui valori medi indicati dallo scaglione di tariffa relativo alle cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, ammontano ad € 671,00 (di cui € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed € 203 per quella di decisione).

La liquidazione operata dal Tribunale, pari ad € 265 per l’intero giudizio di primo grado, è lesiva dei minimi tariffari, divenuti inderogabili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, che ha modificato l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014. La censura non è invece fondata per il giudizio di secondo grado, il cui valore era pari alle spese del primo grado, compensate dal Giudice di Pace: la somma di € 440 liquidata dal Tribunale per l’appello, infatti, corrisponde esattamente ai minimi di tariffa (€ 125 per la fase di studio, € 125 per quella introduttiva, € 190 per quella decisoria).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese di primo grado nella misura di € 671,00. A fronte dell’accoglimento solo parziale, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate”. Il Collegio condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che l’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo modificato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6099/2020 per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la Numero sezionale 2216/2022Numero di raccolta generale 7713/2022 possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla Data pubblicazione 09/03/2022 tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr.

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’11/02/2022, tutte non massimate). Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per la fase istruttoria, corrisponde al 30% del parametro indicato dalla tariffa, mentre per le altre fasi corrisponde alla metà di detto valore. Ne consegue che l’importo minimo liquidabile all’odierno ricorrente, per il primo grado di giudizio, è pari ad € 535,50, così determinato:

€ 112,50 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 100,50 per quella di trattazione ed € 202,50 per quella di decisione. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente, preso atto della proposta del relatore, di compensare le spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, sostiene che l’unico motivo di impugnazione si riferirebbe solo alla contestazione del governo delle spese del primo grado del giudizio, e dunque sarebbe integralmente accolto.

La lettura del ricorso, tuttavia, evidenzia che il ricorrente aveva censurato non soltanto la liquidazione delle spese del primo grado, ma anche quella concernente il grado di appello: indicativo, in tal senso, è l’uso, a pag. 7 del ricorso, dell’espressione “Per il secondo grado i compensi avrebbero dovuto invece essere così determinati”. In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6099/2020 Numero sezionale 2216/2022 liquidazione delle spese del primo grado nella misura di € 535Numero di raccolta generale 7713/2022Data pubblicazione 09/03/2022,50.

Alla luce dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 535,50. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a