Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of intelligibility and merit-focused criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alfio Umberto Laudani against Giovanni Demma inadmissible. The court found the second ground of appeal lacked intelligibility and failed to provide concrete factual references, rendering it a generic critique of the lower court's merit assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; Art. 1325 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack intelligibility or constitute a generic criticism of the lower court's merit evaluation without concrete factual references.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28481/2020 R.G., proposto da LAUDANI ALFIO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Campanella, con domicilio in Roma, alla via Cardinale Garampi n. 195. -RICORRENTE- contro DEMMA GIOVANNI, rappresentato difeso dall’avv. Francesco Trotta, con domicilio eletto in Roma, alla Via Gramsci 54. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1267/2020, pubblicata in data 27.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Alfio Umberto Laudani ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3323/2012, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Giovanni Demma, della somma di € 12.366,67 per la esecuzione di lavori progettazione di impianti elettrici e speciali nel F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28481/2020 Numero sezionale 2190/2022 Numero di raccolta generale 7712/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Poliambulatorio dell' Ausl 6 di Palermo. Ha eccepito la prescrizione del credito, chiedendo la revoca dell’ingiunzione. Il tribunale ha respinto l’opposizione, con sentenza confermata in appello. La Corte palermitana ha ritenuto che non fosse affatto maturata la prescrizione, poiché le parti avevano stabilito che il pagamento dovesse avvenire alla data di ricevimento del pagamento delle competenze da parte dell' AUSL 6, sicché, da tale data al momento della domanda, non era decorso il termine decennale di legge.
Ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché incompatibile con l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ingiunto sin dal primo grado, e infondata la censura volta a contestare la valutazione della prova testimoniale comprovante l’accordo di differimento del pagamento, ritenendo che i professionisti che avevano reso deposizioni, non facendo parte di collegio e non potendo rispondere del pagamento, non erano interessati alla lite. La cassazione della sentenza è chiesta da Alfio Umberto Laudani, con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
Giovanni Demma resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza valutato erroneamente le risultanze processuali, da cui emergeva che l’arch. Laudani era l’unico che non faceva parte dello studio professionale composto dal Demma e da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28481/2020 Numero sezionale 2190/2022 Numero di raccolta generale 7712/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 due dei testi escussi (l’ing. Napoli e l’ing. Pennacchio), reputando irrilevanti le dichiarazioni dell’unico teste disinteressato alla lite, che aveva confermato l’esistenza dei legami tra gli altri professionisti. Il motivo è per più aspetti inammissibile.
La censura è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto c.p.c., poiché la sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme a quella di primo grado, ritenendo che, per accordo delle parti, il pagamento dovesse avvenire solo al momento della liquidazione delle competenze effettuata dall’ASL. Quanto al travisamento della prova, in disparte la stessa ammissibilità della censura, specie alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (sul punto, diffusamente, in senso negativo, Cass. 243952020), appare evidente che nella specie non si tratta di rilevare che “l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell'atto o addirittura non esiste, per modo che ad essere domandata è la sola constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (così, in motivazione, Cass. n. 10749 del 2015, cit.), quanto di minare la valenza e l’attendibilità delle fonti conoscitive utilizzate dal giudice distrettuale, sia in sé stesse, sia in rapporto ad altre acquisizioni, il che richiederebbe non “un'operazione meccanica di raffronto fra gli atti e la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, quanto la formulazione di un giudizio di rilevanza e di prevalenza dell’una fonte informativa sulle altre, invadendo il campo del giudizio di fatto.
Il motivo è, per altro verso, carente anche dei requisiti di specificità, poiché non riproduce il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, sollevando critiche al giudizio di attendibilità di taluni dei testi e al F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28481/2020 Numero sezionale 2190/2022 Numero di raccolta generale 7712/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 modo in cui sono state valutate le dichiarazioni, profili che attengono al merito della causa.
3. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 2721, 2722, 2725 e 2726 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto rilevante il documento del 31.3.2020, pur trattandosi di atto privo dei requisiti di validità, non contenendo alcuna indicazione dell’identità del beneficiario e il rapporto cui si riferiva, attestando circostanze del tutto generiche (il possesso di non meglio specificati assegni). Il motivo è inammissibile. La censura difetta di intellegibilità, appare priva di concreti riferimenti ai fatti di causa, non riproduce né spiega il contenuto del documento e non ne chiarisce la rilevanza ai fini della decisione, traducendosi in una critica del tutto generica alla sentenza di appello, investendo essenzialmente profili di merito, incensurabili in cassazione.
Il ricordo è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2500, per compensi, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28481/2020 Numero sezionale 2190/2022 Numero di raccolta generale 7712/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A