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Ordinanza — n. 7710/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension order when two connected proceedings exist before the same judicial office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's order suspending a condominium dispute. The lower court had suspended the proceedings because a related case regarding the same supercondominium was pending before the same tribunal. The Court ruled that when two proceedings share an identity or connection and are before the same judicial office, the judge cannot suspend the prejudged case under Article 295 of the Code of Civil Procedure. Instead, the files must be returned to the chief of the office for reunification under Articles 273 and 274 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Artt. 273, 274 c.p.c.: When two connected proceedings are pending before the same judicial office, the judge of the prejudged proceeding cannot order a suspension under Art. 295 c.p.c. but must remit the files to the chief of the office for reunification pursuant to Artt. 273 and 274 c.p.c.

Parole chiave

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suspension of proceedings identity of proceedings connection of proceedings same judicial office reunification of files supercondominium dispute competence of court risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 295 c.p.c.
Artt. 273, 274 c.p.c.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12441/2017
273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione» (Cass. n. 12441/2017; n.
Cass. n. 13330/2012
Cass., S.U., 14569/2002
Cass. n. 21442/2016
Cass. n. 17312/2918
Cass. n. 399/2006
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4718/2021 Numero sezionale 955/2022 Numero di raccolta generale 7710/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 regolamento il provvedimento di sospensione (Cass. n. 399/2006; n.
Cass. n. 7410/2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4718-2021 proposto da: SABATO PAOLA, BIANCHI ULISSE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MURGIA, ANDREA MARCINKIEWICZ; - ricorrenti - contro DE ANGELIS ROBERTO, DE FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE, BARILLA' MICHELA; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 18/01/2021, resa nella causa n. 5934/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni del Pubblico ministero dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4718/2021 Numero sezionale 955/2022 Numero di raccolta generale 7710/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Como per lo scioglimento del “Supercondominio Parco Villa Alemanni”, il giudice adito ha ordinato la sospensione del processo, in ragione della contemporanea pendenza, dinanzi al medesimo tribunale, di un diverso giudizio intrapreso dagli stessi attori (Ulisse Bianchi e Paola Sabato) per contestare la legittimità della deliberazione assembleare di costituzione del medesimo “Supercondominio” e del regolamento condominiale.

Il ricorso è fondato. Come giustamente rileva il Pubblico ministero la sospensione del giudizio era nella specie impedita dal fatto che i due giudizi pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario: «ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione» (Cass. n. 12441/2017; n. 13330/2012).

Al riguardo si rileva che i due giudizi erano stati iscritti nel medesimo anno 2019. Il collegio condivide e fa proprio anche l’ulteriore rilievo del Procuratore generale, laddove si evidenzia non essere rilevante che la questione della prevalenza della riunione non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione “la questione di competenza” affinché la decida in via definitiva a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass., S.U., 14569/2002; n. 21442/2016; n. 17312/2918).

La stessa regola vale nella ipotesi sia oggetto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4718/2021 Numero sezionale 955/2022 Numero di raccolta generale 7710/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 regolamento il provvedimento di sospensione (Cass. n. 399/2006; n. 7410/2007).

Assorbita ogni ulteriore questione. Le parti, pertanto, debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Como per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Como, di fronte al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :