Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense activity by the opposing party in the second instance. The court rejected the claim regarding insufficient lawyer fee liquidation. The ruling upheld the lower court's decision on costs. The appeal was declared inadmissible because the opposing party did not participate in the proceedings. The court found no violation of law regarding the lawyer fee calculation. The decision confirmed the procedural requirements for admissibility. The outcome favored the appellant's original judgment on costs. The case involved a dispute over legal fee minimums. The court applied the relevant decree on lawyer fees. The ruling emphasized the necessity of active defense participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the opposing party failed to participate in the proceedings. Bertoni Fabrizio challenged the second-instance judgment, arguing that the awarded lawyer fees were below the statutory minimums set by the relevant decree. The court ruled that without any defense activity by the opposing party, the claim regarding fee liquidation could not be examined on the merits, thus dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002; Art. 366 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the opposing party did not exercise their right of defense in the second instance, preventing a review of the merits of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16775-2020 proposto da: BERTONI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE - intimata - avverso la sentenza n. 7711/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16775/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 2221/2022Numero di raccolta generale 7701/2022 Con atto di citazione notificato il 19.10.2018 Bertoni Fabrizio Data pubblicazione 09/03/2022 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli, per l’importo di € 2.402,92.
Nella resistenza di Roma Capitale e nella contumacia del concessionario per la riscossione e della Prefettura di Roma, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 18572/2019, accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando le cartelle di pagamento portanti crediti riferiti a Roma Capitale; rigettava invece la domanda in relazione alla cartella di pagamento fondata su credito riferito alla Prefettura; condannava il solo concessionario per la riscossione alle spese, che liquidava in € 330 per compensi ed in € 125 per spese ed oneri. Interponeva appello avverso detta decisione il Bertoni ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 7711/2020, resa nella resistenza di Roma Capitale e nella contumacia dell’agente per la riscossione, accoglieva il gravame, liquidando le spese di prime cure in € 1.205 per compensi e quelle di secondo grado in € 440 e ponendo le stesse a carico delle parti appellate, in solido tra loro.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bertoni Fabrizio, affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, Bertoni Fabrizio invoca la cassazione della decisione di secondo grado perché il Tribunale avrebbe liquidato le spese del grado di appello in misura inferiore ai valori minimi risultanti dall’applicazione, sui parametri di cui al D.
M. n. 55 del 2014, delle massime percentuali di abbattimento previste dall’art. 4 del decreto appena menzionato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16775/2020 La censura è inammissibile.
Numero sezionale 2221/2022Numero di raccolta generale 7701/2022 Va invero considerato che il Bertoni aveva proposto appello Data pubblicazione 09/03/2022 avverso la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulle spese. Il valore del giudizio di appello, dunque, va individuata in relazione all’importo delle spese liquidate per il primo grado, ed in particolare alla differenza in aumento riconosciuta dal Tribunale, in riforma della decisione del Giudice di Pace. Poiché quest’ultimo aveva liquidato le spese del primo grado nella misura di € 330 per compensi ed € 125 per oneri e spese, mentre il Tribunale ha riconosciuto la maggior somma di € 1.205 per compensi, il valore del giudizio di impugnazione è pari alla differenza tra i due importi, e dunque ad € 875.
Il valore della controversia, dunque, è compreso nell’ambito del primo scaglione della tariffa, relativo alle cause di valore compreso da zero ad € 1.100. Va altresì considerato che nel motivo di ricorso, il Bertoni ha invocato la liquidazione di complessivi € 811 in relazione a tre fasi, rispettivamente: di studio, per € 203; introduttiva, per € 203; decisionale, per € 405. Non ha, invece, formulato alcuna richiesta di liquidazione di compensi in relazione alla fase istruttoria (cfr. pag. 9 del ricorso). Infine, va rilevato che l’art. 4 del D.
M. n. 55 del 2014, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, prevede la possibilità, per il giudice, di aumentare i parametri medi previsti dalla tariffa dell’80%, ovvero di ridurli del 50%; per la sola fase istruttoria, l’aumento può essere del 100% e la riduzione del 70% (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31847 del 05/12/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7482 del 15/03/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31545 del 03/12/2019; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23590 del 31/08/2021;
Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4515 dell’11/02/2022, tutte non massimate). Ne deriva che l’importo minimo liquidabile, per le tre fasi indicate dal ricorrente, è pari alla metà del parametro indicato dalla tariffa, il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16775/2020 quale ammonta, rispettivamente, ad € 125 per la fase di studio, ad Numero sezionale 2221/2022Numero di raccolta generale 7701/2022 € 125 per quella introduttiva e ad € 190 per quella decisionale, e Data pubblicazione 09/03/2022 dunque, in totale, ad € 440.
Considerando la massima decurtazione consentita dall’art. 4 del D. M. n. 55 del 2014, nel testo attualmente in vigore, il compenso minimo liquidabile per i compensi relativi al secondo grado ammonta, per le tre fasi richieste dal Bertoni, all’importo complessivo di € 220. Poiché la sentenza impugnata ha riconosciuto al ricorrente il maggior importo di € 440, la censura va dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile alcuna lesione della norma di diritto. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.
Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C