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Ordinanza — n. 7695/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax bill where administrative error caused the opposition and justified fee compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7695/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Marco De Marchi's appeal against a Rome Capital tax assessment, overturning the lower court's decision to compensate litigation costs. De Marchi argued that the tax authority's own admission of an administrative error regarding a traffic violation rendered the opposition valid and the cost compensation unjustified. The court ruled that the lower court's reasoning was a mere tautology, as the authority's acknowledgment of its mistake directly proved the opposition's merit.

Regesto Legislator

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Artt. 91 e ss. c.p.c.; The lower court's compensation of litigation costs is improper when the administrative authority admits its own procedural error, as such an admission substantively validates the opposing party's challenge.

Parole chiave

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administrative error litigation cost compensation tax assessment opposition tautological reasoning Cassation appeal procedural justice fee shifting condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Artt. 91 e ss. c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2020 proposto da: DE MARCHI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 18558/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato De Marchi Marco proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale, eccependo, tra l’altro, che le sanzioni poste a base dell’atto erano state successivamente poste nel nulla con apposito provvedimento di sgravio.

Con sentenza n. 23322/2017, resa nella resistenza di Roma Capitale e del concessionario per la riscossone, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il De Marchi ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 18558/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva l’impugnazione, compensando le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Marchi Marco, affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. De Marchi Marco propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma con la quale quest’ultimo aveva compensato le spese del giudizio, nonostante quest’ultimo si fosse concluso con l’accoglimento dell’opposizione spiegata dall’odierno ricorrente avverso una cartella di pagamento fondata su presunte violazioni al codice della strada.

Il giudice di merito aveva, in particolare, disposto la predetta compensazione sulla base del rilievo che la P.A. aveva confermato che le violazioni presupposte alla cartella impugnata erano state contestate al De Marchi per una svista imputabile alla stessa amministrazione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11440/2020 Numero sezionale 2220/2022 Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. Numero di raccolta generale 7695/2022Data pubblicazione 09/03/2022 91 e ss. c.p.c. e del principio di causalità, perché il Tribunale avrebbe compensato le spese sulla base di una motivazione inconferente. La censura è fondata. Il Tribunale ha infatti compensato le spese del giudizio di merito perché “l’opposizione proposta dal De Marchi … non avrebbe potuto trovare accoglimento ove il Comune di Roma non avesse riconosciuto il proprio errore (procedendo anche allo sgravio)”.

Tale motivazione si risolve in una mera tautologia, posto che proprio il riconoscimento della svista commessa dall’amministrazione –che aveva emesso un permesso di accesso alla zona a traffico limitato con indicazione di una targa errata– dimostra la fondatezza dell’opposizione. Né rileva, ex sé, lo sgravio disposto dal Comune, posto che esso è intervenuto dopo la proposizione dell’opposizione, resa necessaria proprio a causa dell’errore non incolpevole commesso dalla P.A.”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S