Cassation appeal dismissed for late filing; failure to deposit within strict time limits renders it inadmissible regardless of service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition with the registry within the statutory deadline. Although the appeal was served on the opposing party, the lack of formal deposit meant the filing occurred after the peremptory time limit expired. The Court ruled that service does not cure the defect of untimely filing, as strict procedural deadlines for deposit are distinct from formal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and service on the opposing party does not cure this defect as it concerns peremptory deadlines rather than mere formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27543 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Oleificio La Fonte srl in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente non costituito- Contro yi 1-4 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4325/12/21, depositata in data 20 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Oleificio La Fonte srl in data 19 luglio 2021 notificava all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate - riscossione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4325/12/21, depositata in data 20 maggio 2021 pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartelle di pagamento.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26.7.2021, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;
Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; n. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 8.2.2022 Presidente DE