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Ordinanza — n. 7654/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7654/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the grounds lacked autosufficiency and specificity. The agency argued the lower court's reasoning was merely apparent, but failed to quote the contested first-instance decision or highlight specific points in the penalty notice where the agency allegedly responded to the taxpayer's defenses. The court ruled that without reproducing the relevant documents or clearly identifying the disputed facts, the appeal could not be scrutinized under the principle of autosufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 4, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency and specificity, requiring the appellant to clearly expose facts and quote the contested decision to allow the court to verify the claim without searching external acts.

Parole chiave

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inadmissibility lack of autosufficiency lack of specificity tax appeal Cassation procedure rettifica delle detrazioni deduzione per spese differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 4, c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
In effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
In effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24340 del 2018
Cass. n. 17070 del 2020
Cass. n. 17070 del 2020).
Cass. n. 8943 del 2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3490-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ABETE ANNA MARIA; - intimata - avverso la sentenza n. 3333/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'atto di irrogazioni sanzioni per l'anno d'imposta 2010 e 2011 relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP; con il quale l'Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni per 25.960 euro a titolo di omessa regolarizzazione di acquisti non documentati ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente assumendo la nullità dell'atto di irrogazione perché privo dell'ordine di servizio contenente la delega della firma al funzionario sottoscrittore e perché priva di adeguata motivazione in ordine alle controdeduzioni della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che l'appello deve essere disatteso e la sentenza impugnata deve essere confermata sia pure con una motivazione parzialmente diversa in quanto l'Ufficio ha ritualmente esibito la delega di firma e sia l'atto di contestazione sia l'atto di irrogazione contengono una adeguata esposizione dei motivi della contestazione ma la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione del contribuente deve invece essere confermata nella parte in cui assume come rilevante ai fini dell'invalidità dell'atto di irrogazione la circostanza che l'Agenzia non abbia dato specifico riscontro alle osservazioni contenute nelle deduzioni difensive presentate dalla parte contribuente in sede di contraddittorio.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 03490 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per essere la motivazione meramente apparente in quanto dall'esame dell'avviso di irrogazione sanzioni, prodotto dal ricorrente col ricorso introduttivo, emergono chiaramente i motivi per cui l'Ufficio non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive presentate dalla contribuente.

Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza. Deve infatti rilevarsi che, per denunciare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui questa afferma che la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione del contribuente deve essere confermata nella parte in cui assume come rilevante ai fini dell'invalidità dell'atto di irrogazione sanzioni la circostanza che l'Agenzia non abbia dato specifico riscontro alle osservazioni contenute nelle deduzioni difensive presentate dalla parte contribuente in sede di contraddittorio, il ricorso per un verso omette di trascrivere o allegare la pronuncia di primo grado cui la sentenza impugnata fa riferimento, per un altro verso, nel trascrivere integralmente l'avviso di irrogazione delle sanzioni, non individua ed evidenzia i punti di tale avviso in cui sarebbe data specifica risposta alle osservazioni del contribuente e per un altro verso ancora non allega o trascrive gli atti del contribuente dai quali poter individuare le doglianze di quest'ultimo in sede di contraddittorio ai quali l'Ufficio avrebbe dato risposta.

In effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara esposizione dei fatti Ric. 2021 n. 03490 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018;

Cass. n. 17070 del 2020). Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; nè la "qualitas" della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021). Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio del 16 nove