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Ordinanza — n. 7640/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against dismissal for late re-filing, ruling labor-related compensation claims are not excluded from suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7640/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Elena Di Luca's appeal regarding the re-filing of a labor dispute. Di Luca argued that her claim for compensation due to a lost job opportunity was intrinsically linked to her employment status, despite the administrative court previously declaring a lack of jurisdiction. The court held that such compensation claims are sufficiently connected to the labor relationship to fall under the general suspension of procedural deadlines, thereby validating the re-filing after the initial three-month period expired.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 742/1969; Art. 409 n. 5 c.p.c.: Claims for damages arising from the loss of a job opportunity are considered connected to the labor relationship and thus fall under the general suspension of procedural deadlines, rather than being excluded from it.

Parole chiave

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suspension of procedural deadlines labor relationship connection public administration liability lost chance compensation re-filing of lawsuit lack of jurisdiction general suspension rule impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 legge n. 742/1969
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 1.
Art. 93 R.D. n. 12/1941
742/1969, dell'art. 93 R.D. n. 12/1941, dell'art.
Art. 409 nn. 1 e 5 c.p.c.
12/1941, dell'art. 409 nn. 1 e 5 c.p.c. e sostiene, in sintesi, che la cancellazione non era stata disposta a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro, sicché la controversia non poteva essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dall'art.
Art. 11 comma 2 d.lgs. n. 104/2010
27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art. 11, comma 2, del d.lgs.
Art. 68 d.lgs. n. 29/1993
ne hanno tratto la conseguenza che non si è in presenza di una controversia inerente l'assunzione al lavoro e, pertanto, le ragioni esposte nella decisione, così come rendono inapplicabile l'art. 68 del .11gs.
Art. 63 d.lgs. n. 165/2001
29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 63 del d.lgs.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 409 cod. proc. civ
e sostiene, in sintesi, che la cancellazione non era stata disposta a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro, sicché la controversia non poteva essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 409 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22818/2009
Cass. S.U. n. 27163/2018
sulla natura dell'atto Cass. S.U. n. 27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art.
Cass. n. 695/2020
3 della stessa legge sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica (Cass. n. 695/2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5449-2020 proposto da: DI LUCA PALMIRA ELENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé medesima; - ricorrente- contro MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - C0111T017.Carrellte - avverso la sentenza n. 74/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'appello proposto da Palmira Elena Di Luca avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, successiva alla sentenza n. 183 del 10 aprile 2012, con la quale il TAR Molise aveva dichiarato il difetto di giurisdizione;

2. il giudice d'appello ha premesso che la Di Luca, cancellata dalle liste di disoccupazione, aveva domandato al giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento di cancellazione e degli atti successivamente adottati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Isernia ed aveva chiesto, altresì, la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni;

3. la sentenza del giudice amministrativo con la quale il difetto di giurisdizione era stato dichiarato era passata in giudicato il 3 luglio 2012 e, pertanto, il termine di tre mesi per la riassunzione era spirato il 3 ottobre 2012;

4. ha precisato che la ricorrente aveva domandato il risarcimento del danno per perdita di chance in quanto, per effetto del provvedimento illegittimo, non aveva potuto partecipare ad un concorso bandito dall'Inps per la copertura di sei posti riservati a laureati in materie economiche e giuridiche e da ciò ha desunto che la controversia, in quanto riconducibile a materia di lavoro, doveva essere ricompresa fra [. Aie per le quali non opera la sospensione feriale dei termini processuali; Ric. 2020 n. 05449 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Palmira Elena Di Luca sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 1. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969, dell'art. 93 R.D. n. 12/1941, dell'art. 409 nn. 1 e 5 c.p.c. e sostiene, in sintesi, che la cancellazione non era stata disposta a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro, sicché la controversia non poteva essere ricondotta a nessuna delle ipotesi previste dall'art. 409 cod. proc. civ.;

2. il ricorso è fondato; hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte che, qualora la domanda di risarcimento del danno sia proposta nei confronti dell'amministrazione pubblica, alla quale si addebita l'errore commesso nell'avviamento al lavoro e la conseguente responsabilità della mancata -a Irazione del rapporto, viene in rilievo una responsabilità che non Lilva dal rapporto di lavoro, «ma dall'applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della pubblica amministrazione, dato che l'azione risarcitoria è proposta non già contro il datore di lavoro ma contro un'amministrazione terza, estranea al rapporto lavorativo.

Si versa quindi nell'ambito del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi provocati dall'operare della pubblica amministrazione» ( Cass. S.U. n. 24400/2007); Ric. 2020 n. 05449 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- 2.1. ne hanno tratto la conseguenza che non si è in presenza di una controversia inerente l'assunzione al lavoro e, pertanto, le ragioni esposte nella decisione, così come rendono inapplicabile l'art. 68 del .11gs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che in quel caso veniva in rilievo, impediscono di ritenere applicabile il n. 5 dell'art. 409 cod. proc. civ.;

3. più in generale questa Corte ha affermato che «per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle nelle quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale » ( Cass. n. 22818/2009); 3.1. nel caso di specie il danno da perdita di chance del quale si invoca il risarcimento, in relazione ad un rapporto di lavoro mai costituito, è domandato in relazione all'errore commesso dall'amministrazione pubblica nell'adozione degli atti di sua competenza, sicché la mancata costituzione del rapporto non rappresenta né la causa petendi dell'azione né un suo presupposto necessario perché, in ipotesi, la responsabilità della pubblica amministrazione avrebbe potuto riguardare anche profili di danno diversi;

4. ne discende che la tempestività della riproposizione della causa ( cfr. sulla natura dell'atto Cass. S.U. n. 27163/2018) dinanzi al giudice ordinario, che doveva avvenire entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010), doveva essere verificata tenendo conto della sospensione disposta dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che Ric. 2020 n. 05449 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- ha carattere generale e si applica a tutti i termini processuali, mentre le eccezioni previste dall'art. 3 della stessa legge sono tassative ed insuscettibili di estensione analogica (Cass. n. 695/2020);

4. il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: « l'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica -iministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409 n. 5 cod. proc. civ. e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini ex art. 1 della legge n. 742/1969 »;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, alla quale lemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settemb