Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7633/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends proceedings pending preliminary ruling on EU doctor remuneration directive interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7633/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court suspended the proceedings against the Ministry of Education and University Research. The parties dispute the applicability of EU directives regarding adequate remuneration for medical specialists. The court deferred the decision to await the European Court of Justice's interpretation of the relevant directives.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 189(3) TUE; Art. 267 TUE: The Italian Supreme Court suspended proceedings to await the European Court of Justice's preliminary ruling on the interpretation of EU directives concerning medical specialist remuneration.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary ruling EU directive interpretation medical specialist remuneration suspension of proceedings Corte di Giustizia UE necessità d'istruzione scolastica speciale assegni di formazione diritto alla formazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189(3) TUE
Art. 13 Directive 82/76/EEC
Art. 16 Directive 82/76/EEC

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 23901/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 6194/2021 proposto da: GIAN MARC() DUMA, DOLORES VINCENTI ed EMANUELE DUMA, elettivamente domiciliati in RO-1.I.A, presso la CANCELLERIA della CORTI-1 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO VITAi,.1; - ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLK) DEI MINISTRI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVIRSITA C DELLA RICERCA; - intimati - avverso la sentenza n. 7664/2019 della CORTE D'A PP I iii X) DI ROMA, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 6194 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- considerato che, con ordinanza interlocutoria n. 23901/2020, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione hanno richiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pre- giudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'U- nione europea: «Se l'art. 189, terzo comma, del Trattatc sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE de. Ccnsigiio, dei 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo ci il dir:ttc alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CE: a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di speciazzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso gennaio 1983.

Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo «a [ecepirriento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano con^,peta, di conseguenza, an- che a detti sanitari, limitatamente ala frazone di risarcimento succes- siva al 1° gennaio 1983»; ritenuto che appare opportuno, ai Jea decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte cella Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Rinvia la causa a nuovo ruolo in attese cela r:soluzone della que- stione rimessa all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza interlocutoria n. 2390i/2020 delle Sezioni Unite di que- sta Corte Suprema di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di cons:glio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di .Cassaz:cne del 1/12/2C21. *DEPOSITATA I1 CA 00, - 9 MAR 2022 PI CANCELLEME 3 Adunanza