Cassation court remits case to interpret Art 96(3) CPC on whether meritless appeal constitutes abuse of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the Third Civil Section to determine the proper interpretation of Article 96, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in applying this article, while the respondent contended the appeal was manifestly unfounded and dilatory. The court noted conflicting precedents regarding whether subjective fault is required for such sanctions and ordered a public hearing to resolve the legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, comma 3, c.p.c.: The Court must decide whether a meritless cassation appeal constitutes an abuse of process requiring subjective fault or if objective dilatory intent suffices.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20565-2020 proposto da: BERTI BRUNO, in proprio e quale rappresentante di GESTIMN Società semplice, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DEL DEBBIO; - ricorrente - contro NICOLAI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVID ZAPPELLI; - controlicorrente- avverso la sentenza n. 723/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:
1. Con atto notificato il 10/7/2020, Bruno Berti propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 723/2020 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata il 2/4/2020 e notificata via pec il 23/4/2020. Con controricorso notificato il 31/8/2020 resiste Roberto Nicolai. Marco Paoli, intimato, non ha svolto difese in questa sede.
2. Per quanto ancora rileva, Bruno Berti e Gestimm s.s. hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda revocatoria di Roberto Nicolai e, di conseguenza, dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ., nei confronti dell'attore, creditore per un importo di C 1956,00 a titolo di compensi professionali, l'atto di compravendita immobiliare del 21/4/2016 della nuda proprietà di alcuni terreni e del ramo di azienda di affittacamere intercorso tra la venditrice Cocò sas e Gestimm s.s., di cui il ricorrente era legale rappresentante, in quanto ritenuto posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'attore, creditore della società Cocò per prestazioni professionali di commercialista maturate dal febbraio 2005 all'inizio di aprile 2006.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il gravame e confermato integralmente la pronuncia di prime cure. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che gli appellanti non avessero provato che il patrimonio residuo della debitrice fosse tale da soddisfare il creditore; nonché, ha desunto il Ric. 2020 n. 20565 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- consilium fraudis in capo al debitore e al terzo acquirente sulla base di una serie di elementi indiziari univoci; ha riconosciuto la sussistenza della lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. . Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 2232, 2233, 2237 cc e 2901 cc.». Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avrebbero ritenuto erroneamente che il credito vantato dal professionista fosse anteriore all'atto dispositivo. Tuttavia, l'attore avrebbe inviato la comunicazione di dimissioni di incarico e richiesta di onorari con missiva del 15/2/2006 notificata a mezzo ufficiali giudiziari il 17/5/2006 sulla quale si sarebbe fondata la richiesta di ingiunzione; pertanto, il diritto al pagamento del compenso sarebbe sorto solo in quel momento, ossia alla cessazione dell'incarico avvenuta successivamente all'atto del 2/4/2016 dichiarato inefficace.
2. Con il secondo motivo si denuncia «Art. 360 n. 5 - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Sarebbe in atti la visura catastale del 17/10/2007 dei terreni relitti che, se fosse stata valorizzata ai fini del decidere, avrebbe condotto a ritenere insussistente l'eventus damni.
3. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione o falsa applicazione di legge dell'art. 111 Cost. e art. 96 c.p.c. comma 3» in quanto, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave ai fini della condanna per lite temeraria. Ric. 2020 n. 20565 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -3- 3.1. Risulta preliminare osservare che, con riguardo alla condanna alle spese per lite temeraria, la Corte del gravame ha rilevato che l'unico motivo di appello dedotto dall'attuale ricorrente, il quale avrebbe potuto astrattamente presentare un minimo di fondatezza, si basava su due documenti (la visura catastale e la perizia di stima del geom.
Masi), uno dei quali non era stato neppure riprodotto nel giudizio di secondo grado, mentre restava oscuro da chi fosse stato prodotto in primo grado. Pertanto, ha ritenuto l'appello manifestamente infondato e puramente dilatorio, con conseguente danno di controparte. 3.2. La condanna per lite temeraria, per come motivata, appare in linea con un orientamento di questa Corte per cui «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass., Sez.
L - , Sentenza n. 3830 del 15/2/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/9/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019). Ric. 2020 n. 20565 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -4- 3.3. Tuttavia, si ravvisa anche un orientamento della medesima sezione che dà rilievo all'elemento soggettivo ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28658 del 30/11/2017; Cass., sez.3 n. 19285/2016), in base al principio per cui ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata: in tali casi il ricorso per cassazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (Corte cost. 152 del 2006).
4. Conclusivamente il ricorso va rimesso alla terza sezione civile affinché venga fissata pubblica udienza in relazione alla più appropriata interpretazione da darsi all'art. 96, comma 3 , cod.proc.civ. PQM La Corte, rimette il procedimento alla terza sezione civile affinché venga fissata pubblica udienza in relazione alla interpretazione dell'art. 96, comma 3 , cod.proc.civ. Ric. 2020 n. 20565 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- Così deciso in Roma l' 8 luglio 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta-sottosezione terza civile. I