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Ordinanza — n. 7627/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the appeal's rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7627/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the specific legal reasoning used by the Court of First Instance to reject the lower appeal. The appellant argued that the tax law was unconstitutional and that the tax applied only to domestic bets, but the Court of First Instance had dismissed the lower appeal solely for lacking specific grounds of attack under Article 53 of the 1992 Gaming Law. Since the appellant did not contest this specific procedural bar, the lower judgment became final, rendering the cassation request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 53 d.lgs. n. 546/1992: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically challenge the specific grounds of decision (ratio decidendi) upon which the lower court based its ruling on the inadmissibility of the prior appeal, thereby allowing that prior judgment to become res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds res judicata effect tax collection procedure cassation requirements tassa sulle case da gioco comunicazione fiscale reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art.
Art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010
504 del 1998 come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.
Sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2018
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso è inammissibile in quanto nessuna delle censure proposte dalla ricorrente attinge l'unica ragione di decisione rinvenibile nella sentenza impugnata, costituita dalla statuizione con cui la CTR ha rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché proposto in violazione dell'art. 53 del d.lgs.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19989 del 2017
Cass. n. 19989 del 2017), la sentenza d'appello è passata in giudicato ed il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26634/2020 R.G. proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH (già Goldbet Sportwetten GmbH), con sede in Austria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Malte Vogel, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof. Augusto DOSSENA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via N. Tartaglia, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Vittorio LARGAJOLLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. 97210890584, in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 05/02/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 03/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava alla LOGISPIN AUSTRIA GMBH (già Goldbet Sportwetten GmbH), soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998 per l'anno 2008, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (Centro Trasmissione Dati), che operava per conto del bookmaker estero, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado «in quanto privo del requisito di specificità»; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sostenendo che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale, dell'art. 3 del d.lgs. 504 del 1998 «nella parte in cui individua quale soggetto passivo dell'imposta unica, per le annualità anteriori al 2011, il CTD (ricevitore)», era venuto meno il presupposto impositivo con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 288 del 1998, sostenendo che ai sensi della disposizione censurata l'imposta unica si applica alle sole scommesse accettate in Italia, che avveniva ad opera di essa società estera, quale booknnaker.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto nessuna delle censure proposte dalla ricorrente attinge l'unica ragione di decisione rinvenibile nella sentenza impugnata, costituita dalla statuizione con cui la CTR ha rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché proposto in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto carente di motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado. Pertanto, non essendo stata contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. n. 19989 del 2017), la sentenza d'appello è passata in giudicato ed il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 08/02/2022 Il Presidente Luc o NAPOLIITANOlif L: Nj e L