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Ordinanza — n. 7624/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by taxpayer with state acceptance and cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7624/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished after the taxpayer formally withdrew the case, citing lack of interest and agreeing to pay process costs. The State's defense accepted this unilateral withdrawal, confirming the process's termination without needing to address the substantive tax arguments regarding organizational synergy. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the compensation of procedural expenses as per established case law.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 6, commi 8 e 10 d.l. 119/2018: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is perfected upon the opposing party's knowledge before the hearing, extinguishing the proceedings regardless of formal notification, while the acceptance of withdrawal serves only to determine cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal unilateral renunciation process cost compensation tax dispute extinction state acceptance of withdrawal procedura di rivendicazione nel pignoramento rinuncia a pretese di salario azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Sulla rinnovata proposta ex art. 380 bis cod.
Art. 6, commi 8 e 10 d.l. 119 del 2018
Parte contribuente, nelle more del giudizio, ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10, d.l.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla rinnovata proposta ex art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 34429 del 2019
Cass. n. 11033 del 2019
anche Cass. n. 11033 del 2019 e Cass.
Cass. n. 10140 del 2020
11033 del 2019 e Cass. n. 10140 del 2020).
Cass. n. 23175 del 2015
115, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n.
Cass. n. 19071 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29178-2017 R.G. proposto da: VIZIANO Davide, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Andrea BODRITO e dagli avv.ti proff.ri Gianni MARONGIU e Francesco D'AYALA VALVA, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 43, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1697/04/2016 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 20/12/2016; e udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini IRAP per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 nei confronti di Davide VIZIANO, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ligure accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado della CTP di Genova, sostenendo che gli elementi probatori acquisiti al giudizio e pacifici tra le parti stavano a dimostrare «l'esistenza di una rilevante sinergia organizzativa e di elevata permeabilità della (unica) attività del Contribuente, svolta nelle due qualità, "in proprio" e quale "associato" dell'Associazione Professionale "Studio Viziano".

2. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha replicato l'intimata con controricorso.

3. Parte contribuente, nelle more del giudizio, ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10, d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, accolta da questa Corte con ordinanza n. 8739 del 2019.

4. Sulla rinnovata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., avanzata dal relatore sul rilievo che il contribuente non ha depositato entro il 10/06/2019, né successivamente, la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, così non fornendo la prova della regolarità della definizione agevolata della controversia, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

5. In data 31/01/2022 il ricorrente ha depositato istanza con la quale, dopo aver dato atto di aver aderito alla c.d. "rottamazione ter", provvedendo al pagamento delle rate previste, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali.

6. L'istanza risulta sottoscritta «per accettazione» anche dalla difesa erariale.

7. Ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta atteso che «La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese» (Cass., Sez. U, n. 34429 del 2019; v. anche Cass. n. 11033 del 2019 e Cass. n. 10140 del 2020).

8. La dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese processuali rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.

9. Non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché tale disposizione non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma in data 08/02/2022 Il Presidente Lucio NAPOLI