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Ordinanza — n. 7621/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits despite notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7621/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition at the registry within the strict time limits prescribed by law. Although the opposing party was notified, this procedural step does not cure the violation of the mandatory filing deadline. Consequently, the Court exercised its duty to declare the appeal improcedible ex officio and awarded costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the statutory period renders it inadmissible, and notification to the opposing party does not cure this defect as it concerns peremptory time limits rather than formal defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits non-deposit of petition peremptory deadlines duty to declare ex officio dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n.
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. 41967/2021
Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass.
Cass. 26529/2017
252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.
Cass. n. 1343 del 2019
115 del 2002, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27661 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto' Da Gerardo Violano -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6533/12/21, depositata in data 22 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Gerardo Violano in data 22 giugno 2021 notificava all'Agenzia delle entrate ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, n. 6533/12/21, depositata in data 20 dicembre 2021 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette per l'anno 2011.

Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26.7.2021, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;

Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019).

P.Q. M. dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Roma, così deciso in data 8 .2.2021 Il residente . n fig ,-, , i. j70_ DEC O1"- ; iN CANCELLERIA ti. C .PJ -1031.