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Ordinanza — n. 7620/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for lack of specific reasoning in cadastral reclassification notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that upheld a taxpayer's challenge to a new cadastral classification. The taxpayer argued the notice was illegitimate due to insufficient motivation, while the Agency contended the document contained all necessary legal and factual premises. The court ruled that generic references to market value deviations without specific analysis of the individual property's characteristics failed to meet the statutory requirement for adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7, I. 212/2000; Art. 3, L. 241/1990: In cadastral assessments, a notice of reclassification is legally flawed if it relies on general formulas regarding market value deviations without specific analysis of the individual property's characteristics, thereby failing the duty of motivation required by law.

Parole chiave

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cadastral reclassification duty of motivation tax appeal dismissal insufficient reasoning property value assessment dezonamento riclassificazione di terreni adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;CONSIDERATO CHE - con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 7, I. 212/2000
Art. 3, L. 241/1990
59, nella microzona 19 Parioli, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
59, nella microzona 19 Parioli, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019
Cass., n. 7056 del 2014
Cass., n. 15842 del 2006
Cass., n. 23009 del 2009
Cass., sez. 6-5, n. 29062/2021
da ultimo Cass., sez. 6-5, n. 29062/2021).
Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28587 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Giorgia Salemi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Claudio Martino elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, in Via Antonio Gramsci n. 9; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1179/08/20, depositata in data 27 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello proposto da Giorgia Salemi avverso la sentenza n. 21166/40/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento parziale del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva variato dalla categoria A/2 classe 4 a A/1 classe 4 il classamento dell'immobile di proprietà della contribuente sito a Roma Viale Bruno Buozzi n. 59, nella microzona 19 Parioli, con conseguente aumento della relativa rendita catastale; -la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;CONSIDERATO CHE - con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. 212/2000, e 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti di accertamento catastali per avere la CTR ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento di nuovo classamento in questione, ancorché, ad avviso dell'Ufficio, contenesse, oltre alla modifica apportata alla categoria, alla classe e alla conseguente rendita catastale attribuita all'immobile, l'indicazione dei presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento; - il motivo è infondato; - al riguardo osserva il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 - 01) secondo cui «In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della nnicrozona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scosta—mento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione)» (conf., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019).

Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 - 01), affermando che «In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dall'art. 3, comma 58, della I. n. 662 del 1996 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dall'art. 1, comma 336, della I. n. 331 del 2004 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)». -pertanto, ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona.

Oltre al fattore 'posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.). «La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

Il Giudice delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa» (Cass. n. 19810 del 2019, cit.). Peraltro, la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr.

Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009). Ne consegue che «Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone» (Cass. n. 23046 del 2019, cit.; v. da ultimo Cass., sez. 6-5, n. 29062/2021). - nel caso in esame la CTR si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali avendo ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso in questione contenente il richiamo "allo scostamento del rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali" senza alcuna considerazione delle "specifiche caratteristiche dell'immobile oggetto di riclassamento"; pertanto, basato, esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti della qualità del contesto urbano, come è chiaramente desumibile dagli stralci del contenuto motivazionale dell'atto impugnato, riprodotto in ricorso; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -in considerazione dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza in materia anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 3.000,00 oltre euro 200,00