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Ordinanza — n. 7479/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against labor inspection fines due to late notification violating the 90-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7479/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's dismissal of the labor inspection fines, ruling that the notification deadlines were violated. The lower court failed to verify that the 90-day period for notifying violation reports started correctly from the completion of investigations on April 24, 2007. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Bologna for a new factual assessment of the timeline.

Regesto Legislator

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Art. 14, I. n. 689 del 1981; The 90-day period for notifying violation reports commences upon the completion of administrative investigations, and any subsequent acts cannot suspend a deadline that has already expired.

Parole chiave

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labor inspection fines notification deadline 90-day period administrative investigations Cassation remand statutory compliance labor law procedure direttiva sull'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, I. n. 689 del 1981
Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14, I. n. 689 del 1981, in relazione al secondo verbale di contestazione.
Art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004
Art. 1 e 3 I. 4/1953
La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha premesso che il termine di 90 giorni previsto, dall'art. 14, I.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23608 del 2009
Cass. n. 23608 del 2009; n.
Cass. n. 12216 del 2004
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 38094-2019 proposto da: ARLOTTI CESARE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO GALAVOTTI; - ricorrente- contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Thomas Arlotti, in proprio e quale legale rappresentante di Cab Moda s.r.I., e da Cesare Arlotti, in proprio e quale institore di Cab Moda s.r.I., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni (n. 4059/2010 e n. 4058/2010) emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini e notificate il 17.12.2010.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha premesso che il termine di 90 giorni previsto, dall'art. 14, I. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione inizia a decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa ha completato le indagini tese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione.

3. Ha ricostruito, quanto al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, che la DTL di Rimini, ricevuto in data 15.3.2007 il verbale di accertamento dell'INPS, aveva provveduto il 18.4.2007, quindi entro 90 giorni, a richiedere all'opponente la documentazione sui lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo (documentazione effettivamente acquisita solo il 20.4.2007) e che successivamente, in data 3.7.2007, in relazione agli illeciti sanabili, aveva emesso atto di diffida, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004, interrompendo il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit.

4. Riguardo al secondo verbale di contestazione, notificato il 29.11.2007, i giudici di appello hanno dato atto, secondo quanto rilevato dal Tribunale, che l'ispettore verbalizzante Ric. 2019 n. 38094 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- aveva emesso verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta con atto notificato 1'1.10.2007.

5. Avverso tale sentenza Cesare Arlotti, in proprio e quale legale rappresentante di Cab Moda s.a.s., già Cab Moda s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini hanno resistito con controricorso.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

7. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14, I. n. 689 del 1981, in relazione al secondo verbale di contestazione.

8. Si osserva che nelle premesse delle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa è espressamente indicata la data di ultimazione degli accertamenti in quella del 24.4.2007, rispetto alla quale la notifica delle contestazioni avvenuta il 2.10.2007 e il 29.11.2007 è all'evidenza tardiva. Né può considerarsi atto idoneo a sospendere il termine di cui all'art. 14 cit. il verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta datato 27.9.2007 e notificato 1'1.10.2007, poiché a tale data il termine di 90 giorni era già decorso e non può sospendersi un termine già scaduto.

9. Si dà atto che, in relazione al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, il termine era stato interrotto dalla notifica in data 3.7.2007 della diffida ex art. 13 cit., ma si sottolinea come occorra scongiurare l'equivoco che il succedersi delle notifiche sia riferito a tutte le sanzioni, ovvero a tutti gli illeciti contestati. Difatti, dei cinque illeciti Ric. 2019 n. 38094 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- contestati, quello relativo alla violazione degli artt. 1 e 3 I. 4/1953 è stato oggetto del verbale notificato il 27.9.2007, preceduto dalla notifica della diffida il 3.7.2007; mentre la contestazione dei rimanenti quattro illeciti è stata effettuata per la prima volta con verbale notificato il 29.11.2007, preceduta dalla notifica del verbale di adempimento spontaneo dell'1.10.2007.

10. Il ricorso è fondato.

11. In base a quanto accertato nella sentenza impugnata, in data il 24.4.2007 erano stati ultimati gli accertamenti e quindi questa data deve essere considerata ai fini della individuazione del dies a quo per il computo del termine di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione (v. Cass. n. 23608 del 2009; n. 12216 del 2004).

12. La Corte di merito non risulta aver verificato il rispetto del citato termine per la notifica del verbale di contestazione, anche in relazione al secondo accertamento, notificato il 29.11.2007 e di cui la medesima sentenza dà atto (tenuto anche conto che la notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta risale all'1.10.2007).

13. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, al fine della verifica, tramite accertamento in fatto, del rispetto del citato termine, alla luce dei rilievi di cui sopra. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.11.2021 DEr:c7,7:;TO !N CANCELLER!A I Presidente - 8/422_2 Dott.ssa Lud