Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7478/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking factual findings on professional activity regularity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual assessment regarding the applicant's professional activity. The applicant, Barbara Peta, failed to present a defense despite being summoned, while the INPS argued that her income level proved her work was merely occasional. The court ruled that attacking a fact-finding without proper procedural safeguards or sufficient argumentation renders the appeal inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; Art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003: An appeal challenging a court's evaluation of the habitual nature of professional activity based on income thresholds is inadmissible if it fails to address the factual basis or constitutes a direct attack on the fact-finding without proper procedural requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual assessment professional activity income threshold habitual work civil procedure lack of defense credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, co. 26, I. n. 335/1995
e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l'avviso di pagamento avente ad oggetto contributi dovuti per gli anni 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, co.
Art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011
Art. 53 d.P.R. 917/1986 come sostituito dal d.lgs. n. 344/2003
Art. 10, 11 e 22, I. n. 576/1980
Art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003
276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l.
Art. 61 co. 3, d.lgs. n. 276/2003
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass 18.2.2021, n. 4419
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3253-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - COMM PETA BARBARA; - intimata - avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 03253 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'8 luglio 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore e accoglieva l'opposizione proposta da Barbara Peta nei confronti dell'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l'avviso di pagamento avente ad oggetto contributi dovuti per gli anni 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto non avendo questo provato, pur gravando sullo stesso il relativo onere, l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale da parte della Peta, rilevando, invece, la produzione di un reddito inferiore al limite di cui all'art. 44 co. 2, d.l. n. 269/2003, quale indice del carattere occasionale dell'attività; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale Barbara Peta, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. 917/1986 come sostituito dal d.lgs. n. 344/2003, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, 61 co. 3, d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale con apertura di partita IVA; che il motivo si rivela inammissibile atteso che, sub specie violazione di legge, investe la valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale (cfr., da ultimo, Cass 18.2.2021, n. 4419) , né l'omessa considerazione dell'apertura di partita IVA è dedotta, con le dovute allegazioni richieste per soddisfare il canone di autosufficienza, in termini di omesso esame di fatto decisivo; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese non avendo svolto l'intimata alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. Il Preidnte DE9Cf,ITATO IN CANCELLEMA - 8 MAR 2022 r