Cassation court remits case for hearing on condominium joint liability for waste violation sanctions under Art. 6 L. 689/1981.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case for a public hearing rather than issuing a final decision on the condominium's appeal. The condominium challenged a fine imposed by the Municipality of Rome for an unidentified waste violation, arguing the lower court erred in applying joint liability rules. The court found no grounds to dismiss the appeal under the Civil Procedure Code, noting the need to examine the specific application of the solidarity principle in administrative sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 della legge 689/1981; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation remits the case for public hearing when the appeal does not meet the specific grounds for dismissal under the Civil Procedure Code, requiring a full examination of the application of the solidarity principle in administrative fines.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34810-2019 proposto da: CONDOMINIO VIA MARMORATA 119, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 12, presso lo studio dell'avvocato Francesco Papa, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Elisabetta Zoina; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell'avvocato Angela Raimondo, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8480/2019 del Tribunale di Roma, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 -AMA ha notificato al Condominio di Via Marmorata n. 119 un verbale Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022 di accertamento, con il quale si contestava la violazione dell’art.14, comma 7 del Regolamento Comunale della Gestione dei Rifiuti Urbani, Delibera del Consiglio Comunale n. 105/2005, per aver rinvenuto la presenza di un rifiuto organico nei contenitori dedicati alla raccolta indifferenziata all’interno del condominio; -il Condominio veniva ritenuto dall’AMA obbligato in solido per la sanzione con il trasgressore rimasto ignoto; -respinto il ricorso amministrativo promosso dal Condominio avverso il suddetto verbale di contestazione, Roma Capitale ha adottato una Determinazione Dirigenziale ingiuntiva con la quale il Condominio veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 128, 47, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni commesse; -avverso la suddetta Determinazione comunale, il Condominio ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 legge n.689/1981 sostenendone la nullità per difetto di sottoscrizione e carenza di potere, per pronuncia oltre i termini di legge, per omessa convocazione del ricorrente nei termini da parte del Sindaco, per omessa motivazione e per nullità del verbale di accertamento sottostante; -Roma Capitale, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda; -il Giudice di pace di Roma con sentenza n.23213/206, ha rigettato il ricorso, confermando la validità e l’efficacia della sanzione irrogata; -avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Condominio, con conseguente costituzione in giudizio di Roma Capitale; -il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 8480/2019, pubblicata 17 aprile 2019, rigettava l’impugnazione: il giudice ha infatti ritenuto non censurabile l’imputazione della violazione (e della relativa sanzione) al Condominio, tanto sotto il profilo oggettivo, non avendo l’appellante esperito il rimedio previsto dagli artt. 221 e ss. c.p.c. contro il verbale F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 34810/2019 Numero sezionale 10882/2021 di accertamento -dotato di fidefacenza, fino a querela di falso Numero di raccolta generale 7435/2022Data pubblicazione 07/03/2022- quanto sotto il profilo soggettivo, ben potendo essere fatta valere la responsabilità solidale del Condominio indipendentemente dalla identificazione materiale dell’illecito, alla luce della finalità general preventiva perseguita dall’art. 9 l. n. 689/1981; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio con ricorso avviato per la notifica il 12/11/2019 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste Roma Capitale con controricorso; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso il Condominio deduce la nullità della sentenza d’appello per illegittimità della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art.6 della l.689/1981 che disciplina il principio di solidarietà in materia di sanzioni amministrative e nel caso di specie la ritenuta solidarietà tra Condominio e responsabile non identificato di una violazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani; -ciò posto ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e rimette la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S