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Ordinanza — n. 7357/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's jurisdiction appeal, ruling consumer forum rules apply to professional liability cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7357/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Beatrice Cavaleri's appeal regarding jurisdiction over her professional liability claim against former clients. The lower court had designated Messina as the exclusive forum based on consumer protection rules, which the appellant argued were inapplicable to lawyer-client relationships. The court upheld the consumer forum designation, noting that the lawyer-client relationship does not automatically exclude these rules despite its collaborative nature, and confirmed the lower court's timely handling of the jurisdictional objection.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. 206/2005; Art. 14 D.Lgs. 150/2011: In professional liability disputes, the consumer forum rule applies to the lawyer-client relationship, overriding the place where the lawyer acted, unless the client's activity was judicial or entrepreneurial.

Parole chiave

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professional liability jurisdiction consumer forum lawyer client relationship competence regulation D.Lgs 206/2005 motivi di competenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005
Art. 14 del decreto legislativo 150 del 2011
Art. 38 c.p.c.
151 del 2015; Cass. 38264/ 2021).
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generalillt D\k cì4 )e,L01.<2&4CAAblúaàtt; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 22318-2021 proposto da: CAVALERI BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MILLEVOI 503, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro CAVALERI ANNUNZIATA, CAVALERI ADELAIDE, CAVALERI MARIO, GRECO ELIANA, GRECO MASSIMILIANO, domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avvocato Assunta Massaro; - controrícorrenti- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 2275/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FULVIO TRONCONE, il quale conclude che codesta Corte voglia rigettare il ricorso. Ric. 2021 n. 22318 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-L'avvocato Beatrice Cavaleri ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni suoi clienti, e precisamente Annunziata Cavaleri, Adelaide Cavaleri, Mario Cavaleri, Eliana Greco e Massimiliano Greco per il pagamento di competenze professionali dovute al fatto di avere svolto in favore di quest'ultime attività professionale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, onde ottenere il risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva di alcuni terreni. 2.-11 Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Messina, quale foro del consumatore che prevale su quello indicato dalla ricorrente. 3.-L'avvocato Cavaleri ha proposto regolamento di competenza avverso tale decisione con un motivo articolato in due censure: v'è controricorso delle parti intimate.

Considerato che 5.-La prima censura denuncia violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 150 del 2011 in tema di compensi ed onorari degli avvocati. Sostiene la ricorrente che il foro debba essere individuato nel luogo in cui l'avvocato ha patrocinato la causa e non secondo altri criteri. Il motivo è infondato. Infatti, "nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 (Cass. 21187/ 2017).

Il foro del consumatore può essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l'attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente (Cass. 151 del 2015; Cass. 38264/ 2021). Non né il caso che ci occupa, per come risulta chiaramente dagli atti.6.-La seconda censura lamenta violazione dell'articolo 38 c.pc. 183 c.p.c.: è fondata sulla circostanza che la incompetenza non è stata rilevata d'ufficio alla prima udienza di trattazione, come avrebbe dovuto essere. 7.-11 motivo è infondato in quanto l' eccezione era stata svolta dalle parti nella prima udienza, e dunque tempestivamente, con la conseguenza che il Tribunale ha deciso su tale eccezione e non l'ha invece rilevata d'ufficio tardivamente come assume la ricorrente 8.-11 ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Messina. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generalillt D\k cì4 )e,L01.<2&4CAAblúaàtt; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 19.1.2022 DEPOSITATO IN CANCEL