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Ordinanza — n. 7233/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7233/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3127-2021 proposto da: BELLUSCI ROSARIO, P&B SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE DONADINI; - ricorrenti - contro PONZINI LORENZO, PONZINI FABIANO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA GORGOGLIONE; - Controrkorrenti - avverso la sentenza n. 2500/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 7233/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2500/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivi di revisione revoca della decisione amministrativa impugnabilità di decisioni incidentali ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3127-2021 proposto da: BELLUSCI ROSARIO, P&B SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE DONADINI; - ricorrenti - contro PONZINI LORENZO, PONZINI FABIANO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA GORGOGLIONE; - Controrkorrenti - avverso la sentenza n. 2500/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 03127 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Rosario Bellusci e P&B s.a.s. in liquidazione proponevano, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 2500 del 2020 della Corte di appello di Milano esponendo che: - avevano convenuto in giudizio Fabiano Ponzini per ottenere la revocazione di una sentenza del Tribunale di Como; - la domanda di revocazione era stata basata sull'emergenza di documenti prima sconosciuti, in altra causa, da parte dell'avvocato di Bellusci; - il Tribunale adito, davanti al quale aveva resistito Ponzini, aveva pronunciato la sentenza appellata dai deducenti che così avevano introdotto il grado di giudizio definito dalla Corte territoriale con la decisione oggetto dell'impugnativa di legittimità; resisteva con controricorso Fabiano Ponzini;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 656, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l'effetto ostativo dell'inibizione alla revocazione stabilita per il decreto ingiuntivo, azionato con l'esecuzione opposta introducendo il giudizio esitato nella sentenza in questa sede impugnata, proprio perché si trattava di giudizi autonomi; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dai documenti rinvenuti e non allegati, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, al ricorso per decreto ingiuntivo;RG n 3127 del 2021 con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 3, e 656, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che la revocazione avrebbe dovuto proporsi, nei limiti ammessi, avverso il decreto ingiuntivo, mancando di constatare che i documenti a tal fine decisivi erano stati rinvenuti successivamente;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; risulta infatti dall'atto in parola che la procura correlata è stata rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello; questa Corte ha chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale così controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la suddetta procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, o anche del secondo grado (cfr., ad esempio, Cass., 11/09/2014, n. 19226, Cass., 27/08/2020, n. 17901; in motivazione, ribadisce il principio, di recente, Cass., Sez.

U., 19/11/2021, n. 35466); spese secondo soccombenza a carico dell'avvocato, essendo stata spesa una procura rilasciata per altre fasi del processo e come tale mancante per quello odierno (Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 e succ. conf.);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'avvocato Raffaele Donadini alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 2.700,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.RG n 3127 del 2021 Cons. rel. Paolo Po eca Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dell'avvocato Raffaele Donadini, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 7 dicembre 2021 Il Presidente (Ch DEPOS7/1 CELLEMA MA