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Ordinanza — n. 7229/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7229/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7229/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione di Carmen Iaccarino alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 7229/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Le censure articolate dall'INPS si rivelano inammissibili in quanto denunciano un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

Parole chiave

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spese professionali ripetibili dell'avvocato professioni giudiziarie prestazione all'indipendente cancellazione dall'albo avvocati esperto in materia di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32433-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - Contro IACCARINO CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA N. 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASARO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE AIELLO; - Contron'corrente - avverso la sentenza n. 1609/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione di Carmen Iaccarino alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto, da parte dell'Istituto, l'onere di dimostrare che l'appellata nell'anno in contestazione avesse esercitato in modo non occasionale (rectius, abitualmente) l'attività di avvocato e che, comunque, l'esiguità del reddito annuale prodotto, inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro, costituisse indice di un'attività occasionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Carmen Iaccarino ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. Ric. 2020 n. 32433 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, I. n. 576 del 1980, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla I. n. 326 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla I. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che, in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., l'attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

8. Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal Ric. 2020 n. 32433 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo.

9. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrato, da parte dell'INPS onerato, il carattere abituale o non occasionale dell'attività professionale svolta.

10. Le censure articolate dall'INPS si rivelano inammissibili in quanto denunciano un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

11. Per le ragioni esposte il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Ric. 2020 n. 32433 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.11.2021 Il Fresidente Dott.ssa Luci Esposito DEPOSITATO IN CANCEL