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Ordinanza — n. 7225/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming new claim was inadmissible, ruling it was a permitted amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7225/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellants' claim that the plaintiff's new request constituted an illegal variation of the cause of action. The lower courts correctly identified the plaintiff's request as a mere amendment of the pleading rather than a substantive change, as the underlying factual basis remained consistent with the original claim for price reduction and damages. Consequently, the Supreme Court ruled that the procedural objection failed because the modification fell within the scope of permitted amendments under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 183, co. 5, cod. proc. civ.; Art. 1480 cod. civ.; The court holds that a modification of the claim is permissible if the factual basis remains unchanged and the new request merely clarifies or expands upon the original cause of action without altering its essence.

Parole chiave

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amendment of pleading new claim admissibility cause of action variation price reduction claim Civil Procedure Code procedural inadmissibility emendatio libelli azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 183, co. 5, cod. proc. civ.
Il primo profilo resta assorbito dalla circostanza che, come si è visto, si è in presenza di modifica consentita dalla legge (art. 183, co.
Art. 1480 cod. civ.
Costituitisi in giudizio in primo grado, i convenuti, avevano, fra l'altro, eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, proponibile in via autonoma ai sensi dell'art. 1480 cod.
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.
Art. 348-bis cod. proc. civ.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 606 c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1480 cod. civ
Costituitisi in giudizio in primo grado, i convenuti, avevano, fra l'altro, eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, proponibile in via autonoma ai sensi dell'art. 1480 cod. civ.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p

Giurisprudenza citata

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sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art.
Se 2, n. 32146, 12/ 12/ 2018, Rv. 651641
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11385-2021 proposto da: BAGLIO GRAZIELLA, CAMMILLI ROSSANO, DISPERATI FINE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI; - ricorrenti - Contro BARTILUCCI DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, accogliendo la domanda proposta da Domenico Bartiluai, condannò Rossano Cammilli, Graziella Baglio e Fine Disperati al pagamento della somma di 13.000,00 a titolo di riduzione del prezzo e a quella di 6 7.959,10 a titolo di risarcimento del danno, per avere quest'ultimi venduto all'attore un complesso immobiliare corredato da un permesso di costruire già approvato, del quale non erano proprietari limitatamente a un locale a piano terra di 18 mq, e la Corte d'appello, disattesa l'impugnazione dei convenuti, confermò la statuizione di primo grado; - gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due doglianze [,ulteriormente illustrate da memoria], la controparte è rimasta intimata; osserva 1.

È utile premettere che la questione, che qui rileva, è limitata alla verifica della correttezza della statuizione d'appello in ordine alla ritenuta modifica della domanda attorea. Costituitisi in giudizio in primo grado, i convenuti, avevano, fra l'altro, eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, proponibile in via autonoma ai sensi dell'art. 1480 cod. civ. Alla prima udienza di comparizione gli attori avevano chiesto la riduzione del prezzo pattuito a motivo della "parziale evizione", oltre al risarcimento del danno.

La Corte di merito, rispondendo a ipecifico motivo d'appello, ritenne ammissibile la modifica, qualificandola mera "emendati° libelli". 1.1. I ricorrenti, con i due correlati motivi denunciano violazione dell'art. 185, co. 5, cod. proc. civ., avuto rIguardo al ritenuto rapporto di consequenzialità tra le Ric. 2021 n. 11385 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- difese di parte convenuta e le domande nuove dell'attore; nonché, più in generale, al regime di proponibilità delle domande nuove. In relazione al primo profilo i ricorrenti evidenziano che andava escluso sussistere, a dispetto di quel che aveva reputato il Giudice d'appello, la correlazione posta dalla norma fra eccezioni del convenuto e modifiche della domanda, stante che gli esponenti non avevano proposto eccezione in senso stretto, essendosi limitati a controdedurre.

In relazione al secondo profilo, assumono che si era in presenza di una vera e proprio "mutatio", piuttosto che di una "emendati° libelli". In particolare i ricorrenti evidenziano che l'attore non aveva chiesto con l'atto di citazione la riduzione del prezzo, a cagione della parziale altruità della cosa alienata, che, inoltre, avrebbe reso più onerosa la realizzazione della nuova costmzione autorizzata dalla p.a. e il danno, pertanto, non era limitato al solo minor valore del bene, essendo lo stesso implementato dalla richiesta attorea di risarcimento della minore area da adibire a parcheggio, a causa della presenza della porzione di edificio appartenentesi a terzi; trattavasi, in definitiva, per i ricorrenti due distinte entità, dell'an" e del `guantum". 1.2.

Il complesso censuratorio è infondato. Questa Corte, anche di recente, riprendendo orientamento consolidato (Cass. n. 3409/1978), ha statuito che esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Se 2, n. 32146, 12/ 12/ 2018, Rv. 651641).

Correttamente la Corte di merito ha evocato il predetto principio per disattendere la censura degli appellanti, specificando che "il titolo sul quale si basa la predetta domanda è pur sempre costituito dal non esatto adempimento del venditore, comune alla domanda risarcitoria, con la conseguenza che non è possibile Ric. 2021 n. 11385 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- ravvisare alcuna illegittima variazione della causa petendi". Invero, non par dubbio che il fatto costitutivo del dedotto diritto non ha patito mutamenti, essendosi l'attore limitato a meglio "mettere a fuoco" la domanda in relazione all'art. 1480 cod.

CiV., fermo restando la sola richiesta risani toria, alla quale non è stata affiancata domanda di risoluzione; solo in un tal caso, non verificatosi, si sarebbe potuto discorrere di un mutamento della domanda. Che trattasi di emenda consentita si trae dalla sostanza della pretesa, dalla quale i convenuti erano chiamati a difendeni (vendita d'un immobile in parte di terzi, dal quale era derivato danno per il minor acquisto e per il maggior costo da affrontarsi per la nuova edificazione), rimasta immutata. Il primo profilo resta assorbito dalla circostanza che, come si è visto, si è in presenza di modifica consentita dalla legge (art. 183, co. 5, ultima parte, cod. proc. civ.).» Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" Non occorre statuire sul regolamento delle spese essendo rimasta la controparte intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo Ric. 2021 n. 11385 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.