Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not linking to appellate court's specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were too generic and failed to address the specific reasoning of the lower court. The appellant argued that the appellate judge violated civil code provisions by requiring proof of a fact already admitted by the opposing party. However, the court found the complaint did not correspond to the actual motivation provided by the Court of Appeal regarding the necessity of the inspection certificate. Consequently, the appeal was rejected without any disposition on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: A cassation complaint alleging violation of the principle of contradiction is inadmissible if it is generic and fails to relate to the specific factual or legal reasoning contained in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 918-2021 proposto da: BAZZARINI VITTORIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO SALVATORE; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1198/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Vittorio Bazzarini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 27 marzo 2020, n. 1198, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente nei confronti della pronuncia del Tribunale di Napoli n. 4696/2015.
Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento di un compenso per un collaudo, mancando la prova che fosse dovuto un compenso ulteriore rispetto a quello liquidatogli. L'intimata Regione Campania non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non avendo il giudice d'appello posto a fondamento della decisione "fatti ammessi e comunque non specificamente contestati dalla parte costituita": a fronte della deduzione nell'atto di citazione di primo grado da parte del ricorrente dell'importo complessivo dell'opera, con specificazione dell'importo dei lavori e delle riserve, la Regione costituendosi nulla aveva contestato, così che il giudice, imponendo al ricorrente l'onere di provare un dato ammesso o comunque non contestato, aveva violato l'art. 2697 c.c. Il ricorso è inammissibile.
La censura del ricorrente è infatti generica e non si rapporta alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Napoli ha infatti rilevato che, al fine di dare la prova del maggior credito vantato, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente produrre il certificato di collaudo, perché potesse essere accertato quale fosse l'importo dei lavori da considerare ai fini dell'applicazione dell'aliquota percentuale dell'onorario, in quanto doveva, dall'importo lordo dei lavori, essere esclusa la revisione dei prezzi e l'aggiunta del valore delle varianti al prezzo originario del contratto, questo indipendentemente dalla contestazione da parte della Regione del valore complessivo dei lavori.
Nulla viene disposto in relazione alle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ric. 2021 n. 00918 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 no